Diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca

Definizione dei diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca (6 pagine formato doc)

Appunto di superlobo

DIRITTI REALI DI GARANZIA: PEGNO E IPOTECA

I diritti reali di garanzia.

Si è già detto circa gli eventuali rischi che il creditore incontra nei rapporti con i relativi debitori:
- concorso di troppe pretese di altri creditori sullo stesso patrimonio del debitore risultando quest’ultimo così insufficiente;
- la sottrazione che il debitore può fare dei beni (che dovrebbero servire per garanzie reali) dal proprio patrimonio per alienarli al creditore in attesa del pagamento dovuto.
Le due principali forme di diritti reali di garanzia per il creditore sono: pegno e ipoteca.
La differenza tra pegno e ipoteca sta nell’oggetto della garanzia:
1.    il primo ha come contenuto proprietà mobiliari;
2.    il secondo ha come contenuto, invece, beni immobiliare.

I diritti reali su cosa altrui: diritti di garanzia e diritti di godimento


DIRITTO REALE DI GARANZIA

Esistono però anche altre forme più sottili di distinzione:
1.    con il pegno si sottrae il bene al debitore il quale non potrà più usufruirne temporaneamente fino a quando l'obbligazione non verrà pagata;
2.    con l’ipoteca, invece, il bene rimane del debitore a sua completa e totale disposizione apportando una semplice registrazione nel pubblico registro immobiliare (trascrizione).
Esistono, inoltre, alcuni elementi in comune tra le due forme di garanzia:   
1.    sono entrambi diritti accessori, se l’obbligazione principale manca o finisce, con essa viene a mancare o finire anche la garanzia reale in quanto non avrebbe più ragione di esistere;
2.    sono entrambi diritti speciali perché applicabili esclusivamente ai relativi beni da garantire;
3.    infine in comune alle due garanzie anche l’indivisibilità che si estende all’intero bene in oggetto.

Diritti reali di godimento: spiegazione


PEGNO, DIRITTO PRIVATO

Pegno. Il pegno, come diritto reale di garanzia, viene posto in essere tramite il contratto di pegno che è un vero e proprio contratto che esplica effetti di tipo reali, dato che il bene pignorato passa momentaneamente dalla proprietà del titolare debitore a quello del creditore e, per questo tipo di effetto prodotto, la pubblicità avviene semplicemente con il possesso del bene pignorato.
Oggetto del pegno sono esclusivamente i beni mobili e tutti gli altri beni comunemente considerati come beni mobiliari.
Il possesso pignoratizio non consente al creditore di disporre pienamente ed interamente del bene in sue mani che pur in tale situazione rimane comunque di proprietà del debitore.

In questo caso, però, se il bene pignorato produce dei frutti, questi saranno automaticamente di proprietà del creditore.
Se il creditore dimostra di abusare del bene pignorato il legittimo proprietario, il debitore dell’obbligazione, può chiederne il sequestro all’autorità giudiziaria.
Finché il debitore non ha adempiuto completamente la prestazione oggetto del contratto, non ha alcun diritto a pretendere la restituzione del bene pignorato, neanche quando abbia già prestato momentaneamente in parte l’obbligazione.