Diritto Commerciale:le imprese pubbliche
Le imprese organo.Gli enti pubblici economici.Le società a partecipazione statale.Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni.(formato word 1 pg) (0 pagine formato doc)
LE IMPRESE PUBBLICHE LE IMPRESE PUBBLICHE Lo stato e gli altri enti pubblici territoriali possono svolgere attività d'impresa 41 e 43 Cost.
IMPRESE ORGANO Stato ed enti pubblici territoriali possono svolgere attività d'impresa costituendo imprese autonome nelle decisioni e nella contabilità. In questi casi l'attività d'impresa è secondaria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico,. Esempi di imprese organo sono l'azienda autonoma poste e telegrafi e le aziende municipalizzate erogatrici di servizi pubblici. ENTI PUBBLICI ECONOMICI La P.A. può istituire ad enti di diritto pubblico in cui compito istituzionale è quello dell'esercizio dell'attività d'impresa. Questi enti pubblici economici fino ai primi anni 9° costituivano il cuore dell'impresa pubblica e che poi si sono avviate verso al privatizzazione. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE STATALE Altre volte lo stato può istituire imprese di diritto privato attraverso la partecipazione in società per azioni. Nel caso di società a partecipazione statale si segue la norma del diritto privato pur quando la totalità delle azioni siano in mano allo stato. Invece per quanto riguarda gli enti pubblici economici e le imprese organo la disciplina è dettata 2093,2201,2221. Il 2212 detta che gli enti pubblici economici sono assoggettai allo statuto dell'imprenditore, e se del caso dell'imprenditore commerciale, con l'esclusione dell'assoggettabilità al fallimento e delle procedure minori sostituite dalla liquidazione coatta amministrativa. Non ci sono di contro dati normativi per la limitazione nell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale per le imprese organo. Il 2093 pure rinviando la disciplina delle imprese organo al libro quinto dove è contenuto lo statuto commerciale, dice che queste sono esonerate all'iscrizione nel registro delle imprese, obbligo previsto per le imprese pubbliche. Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni Le associazioni riconosciute o meno e le fondazioni, qualora svolgano altre attività con metodologia e requisiti previste dal 2082, sono da considerarsi imprese, sia che l'attività imprenditoriale sia l'essenza che l'accessorio dell'associazione, l'importante è che venga seguito un metodo economico che può coesistere collo scopo ideale dell'impresa. Parte della dottrina ritiene che l'articolo 2201 dell'esonero degli enti pubblici non economici alla registrazione, vada applicato pure per le associazioni e le fondazioni, cosa che nega il cc vista l'analiticità della norma.