Diritto costituzionale - I sistemi elettorali

Descrizione dettagliata dei sistemi elettorali molto importante nel diritto costituzionale sistema di elezioni dei parlamentari e senatori. Sistema elettorale regionale, provinciale, comunale. (file.doc, 9 pag) (0 pagine formato doc)

Appunto di dommaida
SISTEMI ELETTORALI SISTEMI ELETTORALI Si possono definire come quel complesso di regole e di procedure che determinano le modalità con cui gli elettori esprimono il loro voto nonché il procedimento con cui questi vengono tradotti in seggi.
I sistemi elettorali possono distinguersi in: — sistemi a maggioranza assoluta : richiedono la maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l'attribuzione del seggio. Essi operano in collegi uninominali, nei quali, cioè viene eletto un solo candidato; — sistemi a maggioranza relativa: anche essi operano in collegi uninominali e richiedono la maggioranza relativa per l'assegnazione del seggio. È il sistema in vigore in Gran Bretagna per l'elezione della Camera dei Comuni e dal 1993 in Italia; — sistemi proporzionali: queste formule si propongono di assicurare a ciascun partito un numero di seggi in proporzione alla propria forza politica e in relazione alla distribuzione effettiva degli elettori su tutto il territorio nazionale.
Essi consentono, inoltre, una adeguata rappresentanza delle forze politiche minoritarie che, invece, i sistemi maggioritari tendono a cancellare. • Elezione della Camera dei Deputati art. 56 Cost.; D.P.R. 30-3-1957, n. 361 modif. dalla L. 4-8-1993, n. 277 Dei 630 deputati della Repubblica, 475 vengono eletti in collegi uninominali mentre i restanti 155 vengono scelti all'interno delle liste presentate dai diversi partiti politici. Per le elezioni alla Camera dei Deputati il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali che in linea di massima coincidono con i confini delle Regioni: soltanto la Sicilia, il Piemonte, il Veneto, la Lombardia, la Campania ed il Lazio hanno più circoscrizioni elettorali. Ogni circoscrizione è a sua volta suddivisa in tanti collegi uninominali quanti sono i deputati ad essa assegnati: per la quota proporzionale la ripartizione avviene, invece, avendo come riferimento l'intera circoscrizione. Ogni elettore riceve due schede sulle quali deve esprimere due diversi voti. Sulla prima deve scegliere il candidato, fra quelli presentatisi nel suo collegio (uninominale), che intende sostenere; sulla seconda deve indicare il partito prescelto ai fini dell'assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale, senza esprimere preferenze fra i candidati . La ripartizione dei 475 seggi da attribuire con il sistema uninominale è molto semplice: in ogni collegio vince il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se nel corso della legislatura il deputato eletto in un collegio uninominale muore o si dimette, si dovrà procedere ad una nuova elezione nel collegio di appartenenza: si tratta delle cd. elezioni suppletive. L'assegnazione dei restanti 155 seggi richiede un procedimento alquanto complesso. Esso si articola nelle seguenti fasi: — in ogni circoscrizione viene calcolata la cifra elettorale circoscrizionale, ovvero la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista; — da tale somma va detratto un numero