La giurisdizione nel diritto processuale civile

Garanzie all'autonomia e indipendenza.Il giudice in composizione monocratica o collegiale.Casi in parte attiva e passiva.(formato word 4 pagg.) (0 pagine formato doc)

Appunto di giorgetta77
LA GIURISDIZIONE LA GIURISDIZIONE Def: g.
è giudicare. Esercizio della G. è quello che fanno i giudici nell'esercizio delle loro attività. Cos'è: una delle tre funzioni tipiche dello Ststo, consiste nella POTESTA', PUBBLICA E AUTONOMA, DI DARE APPLICAZIONE CONCRETA ALLE NORME DELL'ORD. GIURIDICO. Riferm.cost.: art 101: I GIUDICI SONO SOGGETTO SOLO ALLA LEGGE. Art 102: la funzione giurisd. È esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giud ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Art 103: Consiglio di Stato, Corte dei conti, tribunali militari.
Art 104: definisce la magistr. Un ordine dello stato autonomo ed indipendente da ogni altro potere. GARANZIE ALL'AUTONOMIA ED INDIPENDENZA ART 105: spettano al CSM le assunzioni le assegnazioni i trasferimenti le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei mag. Art.106: le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Art 107: i magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM Stipendio e grado sono indipendenti dalle funzioni. Questa disp fu emanata al fine di far sì che la scelta di un mag per un posto fosse dettata dalle sue attitudini. I trasferimenti sono previsti solo all'interno del distretto in base a tabelle predeterminate. I giudici si distinguono solo per diversità di funzione. Formazione: la formazione successiva al concorso è curata dal CSM Art 108: la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali del PM presso di esse e degli estranei che partecipano all'ammin. Della giustizia. Accanto ai magistrati Togati ci sono i magistrati ONORARI: giudice DI PACE. In composizione monocratica agisce nelle stsse città e località delle preture. Giudice onorario AGGREGATO. Introdotto nel 1997 si occupano delle cause anteriori al 30/4/95 giorno in cui è entrato in vigore il nuovo rito civile. L. 353/90. Giudici onorari DI TRIBUNALE. Hanno sostituito i vice pretori onorari. Poi ci sono gli ESPERTI chiamati a comporre i collegi e gli SPECIALISTI che sono dislocati nelle diverse sezioni specializzate es. agraria, marchi etc. IL GIUDICE puo giudicare in composizione MONOCRATICA O COLLEGIALE, composto da una sola persona o da una pluralità di persone. TRIBUNALE: dal 30/4/95: giudice istruttore o dell'esecuzione in funzione di GIUDICE UNICO istituisce e decide la causa. Composizione collegiale solo nelle materie indicate dalla legge. Dal 2/6/99: in composizione monocratica istruisce e decide la causa. Compos. Collegiale solo nelle materie previste dall'art. 50 bis c.p.c.: cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del PM, salvo altrimenti disposto. Cause d'opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle c