La giustizia costituzionale
Tesi di laurea di Erika Recchione (0 pagine formato doc)
INTRODUZIONE INTRODUZIONE L'idea di una giustizia costituzionale nasce essenzialmente in collegamento con quella di estendere le garanzie del principio di legalità alla legge medesima ().
Infatti, rendere sindacabile la conformità della legge alla Costituzione, e tanto più conferire ad apposito organo, la Corte costituzionale, il potere di eliminarle dal sistema nel caso di loro riconosciuta incostituzionalità, vuol dire estendere il principio di legalità agli organi parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa e quindi alla legge formale, rafforzando al tempo stesso le garanzie dei diritti individuali, in quanto riconosciuti dalla Costituzione, ma ulteriormente disciplinati dalla legge (). Naturalmente una tale premessa può essere accolta in un sistema come quello italiano, dove vige il principio della rigidità del testo costituzionale che permette di garantirne il contenuto da abrogazioni e modifiche che si volessero disporre con semplice legge del Parlamento. Ma una siffatta “garanzia” sarebbe rimasta astratta, se non fosse stato creato un congegno diretto a renderla operante, e tale congegno consiste, da noi, nella Corte costituzionale, come appare chiaro dal disposto dell'art. 134 Cost. che ad essa attribuisce, in primo luogo, e quale competenza primaria, quella di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni” (). Con la previsione di questo organo creato ad hoc s'intendeva operare una netta innovazione rispetto all'ordinamento precedente, fondato su una carta fondamentale, lo Statuto Albertino del 1948, sprovvista di un chiaro regime di prevalenza rispetto alla legislazione ordinaria e pertanto liberamente derogabile da questa. Il carattere flessibile dello Statuto era, del resto, testimoniato dal fatto di essersi prestato a fare da sfondo, senza modificazioni formali, ai diversi regimi politici succedutesi dal 1848 (Monarchia costituzionale sabauda, il sistema parlamentare liberale, il regime fascista). Dalla lettura dell'art. 134 Cost., emerge, implicitamente, la scelta operata dal costituente di offrire all'ordinamento italiano un sistema di giudicato di costituzionalità accentrato (): dove un organo soltanto è competente a giudicare della conformità o meno delle leggi alla Costituzione. A tale sindacato si contrappone l'altro tipo di controllo possibile in uno Stato a costituzione rigida, il sindacato diffuso (): che si ha quando è riconosciuto a qualsiasi giudice, chiamato a fare applicazione di una determinata legge in un caso concreto, il potere di accertarne preliminarmente la conformità a Costituzione, disapplicandola nel caso la ritenga incostituzionale. Il tipo di controllo svolto dalla Corte costituzionale, oltre a configurarsi come un sindacato accentrato, si atteggia come un controllo a posteriori; poiché si è considerata la legge non in modo astratto (la legge per quel che potenzialmente dis