L'illiceità del contratto

L'illiceità del contratto. Istituzioni di diritto privato. (2 pagg., formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di superlobo
Untitled L'ILLICEITÀ DEL CONTRATTO Il contratto è illecito per l'art.
1343 c.c., quando è contrario a: Norme imperative Ordine pubblico Buon Costume Norme imperative Le norme imperative sono quelle non derogabili per volontà delle parti e contengono: Comando/divieto assoluto che non solo non ammette volontà diverse, ma neppure eccezioni o esoneri previsti dalla legge Comando/divieto posto a tutela di un interesse generale formulato dalla legge o da fonti ad esse equiparate Ordine Pubblico Indica i principi basilari del nostro ordinamento sociale, che trovano la loro più valida espressione nella Costituzione. In particolare rientra nell'O.P.
il rispetto dei diritti fondamentali della persona Buon Costume Il buon costume indica i precetti negativi dell'onestà sociale e cioè i precetti che impongono al soggetto di astenersi dal compiere atti contrari al comune senso di onestà. Il contratto contrario al buon costume è nullo, ma le prestazioni eseguite non possono essere ripetute 2035 c.c. (richiesta di restituzione di una cosa) L'illiceità può riguardare: l'oggetto (es. commercio di stupefacenti) la causa (es. disposizione di un'eredità in violazione del divieto dei patti successori) I motivi (in questo caso si deve trattare di motivo determinante e comune alle parti -1345 è nullo il contratto di locazione in cui il locatore e locatario si accordano per adibire l'immobile locato a case d'appuntamenti.)-