Impresa commerciale dell'incapace
La differenza sostanziale tra incapaci e parzialmente incapaci e che gli atti dei primi vengono compiuti dai rappresentanti legali (genitori o tutori) per conto ed in nome dei primi, mentre i parzialmente incapaci svolgono in proprio i negozi ma sotto sor (0 pagine formato doc)
INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ Incapacità e incompatibilità.
La capacità di esercizio d'impresa si assume colla capacità completa di agire, quindi col raggiungiemnto dell amaggiore età. Se il minore riesce con raggiri a concludere una pseudo impresa, questo pure non essendo poi chiamato imprenditore, conserverà gli effetti co i terzi. Oltre l'incapacità c'è l'incompatibilità coll'esercizio d'impresa da parte di alcune figure professionali, come gli impiegati civili dello stato, notai, avvocati, e la comunque attività imprenditoriale non comporta l'annullamento di questa, ma sanzioni amministrative alle figure predette ed aggravamenti penale nel caso di bancarotta art 219 l. fallimento. impresa commericale dell'incapace. Minore ed interdetto = incapace Inabilitato e minore emancipato = limitatamente incapace Il nostro ordinamento prevede la conduzione d'impresa in nome e per conto di un incapace (interdetto o minore) o da parte di soggetti limitatamente incapaci (inabilitato e minore emancipato). Per fare questo è prevista una normativa generale per le imprese agricole che rimanda in tutto e per tutto al diritto comune, e speciale per le imprese commerciali che derogano al compimento di atti giuridici da parte dell'incapace. LA differenza sostanziale tra incapaci e parzialmente incapaci e che gli atti dei primi vengono compiuti dai rappresentanti legali (genitori o tutori) per conto ed in nome dei primi, mentre i parzialmente incapaci svolgono in proprio i negozi ma sotto sorveglianza dei curatori. Il patrimonio degli incapaci è sottoposto ad un controllo tale da rendere automatici gli atti di ordinaria amministrazione per i rappresentanti legali in modo da conservare ed arricchire il patrimonio, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono per essere compiuti recare palese vantaggio economico e devono essere autorizzati dall'autorità giudiziale uno alla volta, lo stesso discorso vale per i limitatamente incapaci. È tuttavia poco agevole questa disciplina in quanto la razio sembra essere quella di volere evitare che l patrimonio del soggetto incapace non debba correre rischi, contraddizione in termini all'impresa, ed è pure poco agevole distinguere gli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione, soprattutto per la celerità che occorre negli affari imprenditoriali. Allora la norma vieta l'inizio di nuova attività per questi soggetti meno che per il minore emancipato , analizzando caso per caso si ha : I minori In nessun caso è consentito l'inizio di nuova impresa commerciale in nome e nell'interesse del minore , quando questo acquisti a vario titolo la titolarità dell'impresa, la conduzione con discrezioni diverse verrà effettuata del genitore 320, o dal tutore 370, sempre previa autorizzazione dal tribunale, che può nello stallo decisionale promuovere l'esercizio provvisorio dell'impresa per la sua fisiologica continuazione. Avvenuta l'autorizzazione definitiva il rappresentante legale del minore, genitore o tutore che