Impresa e lavoro autonomo
Appunti di diritto commerciale.Impresa e lavoro autonomo:economicità dell'attività.Attività di impresa e scopo di lucro.L'imprenditore per conto proprio.Il problema dell'impresa illecita.Impresa e professioni intellettuali.(formato word 2 pg) (0 pagine formato doc)
IMPRESA E LAVORO AUTONOMO IMPRESA E LAVORO AUTONOMO Problemi nel definire ed inquadrare il lavoro autonomo in quanto alcuni lo considerano attività imprenditoriale o meglio attività svolta dal piccolo imprenditore in quanto c'è l'organizzazione del lavoro proprio.
In realtà è fallace questa definizione in quanto ci si organizza per conto proprio e non per conto d'impresa, e la stessa lettera del 2083 parlando della prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia, lascia intendere che devono esserci anche elementi capitalistici, pure se poveri in quanto c'è la prevalenza del lavoro, che però danno un'unicità al processo d'impresa. Se si volesse accettare la logica di chi vede il lavoratore autonomo imprenditore, il requisito dell'organizzazione del 2082 diventerebbe un pseudo-requisito. Per aversi un'attività d'impresa occorre la c.d. eteroorganizzazione. Economicità dell'attività. A volte il fine teleologico dell'impresa, l'attività produttiva, è stato confuso coll'economicità della stessa. In realtà questo concetto deve essere autonomo dall'attività produttivo ed è quello che economicamente distingue l'impresa di produzione da quella di erogazione. Il requisito di economicità deve permettere all'imprenditore di coprire nel lungo periodo i costi per mezzo dei ricavi. Qualora non ci fosse il principio dell'economicità nell'attività produttiva non si potrebbe parlare di attività di impresa. Attività d'impresa e scopo di lucro. Requisiti ex lege per avere impresa sono l'economicità l'organizzazione, la professionalità. Ci si chiede se lo scopo di lucro sia essenziale ad inquadrare la figura dell'imprenditore. E' necessario cogliere che essendo nel nostro sistema concepite imprese pubbliche e private, l'essenza dell'istituto è nella parte normativa che accomuna le due figure, ed è nella fattispecie il lucro oggettivo, cioè l'economicità dell'impresa, e non il lucro soggettivo, ovvero il surplus del pareggio. Lo stesso pensiero vale pure per le società cooperative dove il lucro soggettivo si concretizza in un minore prezzo dei beni e servizi da acquistarsi all'interno della coop. L'imprenditore per conto proprio. Alcuni esponenti della dottrina ritengono che colui che produce per soddisfare direttamente i propri bisogni non è imprenditore, che la produzione deve essere finalizzata allo scambio. In realtà la risposta è quella contraria in quanto nel 2082 è espressamente prevista l'impresa finalizzata al consumo proprio senza lo scambio, inoltre il CB fa notare che in pratica le figure di imprenditori per conto proprio sono pochissime, infatti già facendo distinzioni sulla personalità giuridica delle società cooperative nn si può prospettare una impresa per conto proprio, come non lo è lo scambio tra organismi autonomi di uno stesso ente pubblico. Potrebbe invece esserla la costruzione di un immobile in economia, cioè non destinato alla vendita, e CB fa notare che il problema non sussiste, in quanto lo status di imprenditore edile si ha colla co