L'inadempimento delle obbligazioni
l'inadempimento dell'obbligazione, mora del creditore, mora del debitore e il Risarcimento (5 pagine formato doc)
L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
L'inadempimento dell'obbligazione. L’obbligazione può rimanere inadempiuta per tre motivi diversi:
1. reale impossibilità oggettiva;
2. non volontà del debitore;
3. non capacità del debitore.
Nel caso di non volontà del debitore, si configura l’illecito contrattuale o da inadempimento (art.
L'inadempimento del debitore, appunti
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Ne caso di inadempimento per impossibilità non al debitore imputabile, questo affinchè si liberi totalmente dall’obbligo di prestazione, deve:
- essere giunta dopo l’obbligazione ma prima della mora;
- deve essere inevitabile e non determinata per colpa del debitore;
- deve trattare una reale impossibilità oggettiva e non soggettiva del debitore stesso.
L’impossibilità, quindi, deve essere sopravvenuta, anche, perché se la causa di impossibilità fossa stata originaria, non si sarebbe neanche creato il rapporto di obbligazione per mancanza di un elemento essenziale al rapporto.
Inadempimento dell'obbligazione: appunti di diritto privato
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
L’impossibilità deve, inoltre, anche essere inevitabile cioè per motivi di forza maggiore o per casi fortuiti. In questi casi rientrano anche le proibizioni delle autorità (Es. divieto di commercio, ecc.).
L’impossibilità, in fine, deve anche essere sorta per motivi non di natura soggettivi al debitore ma per motivi di natura oggettivi all’obbligazione stessa, tranne nei casi stretti (Es. malattia, infortunio, ecc.).
Se l’impossibilità è definitiva, l’obbligo si estingue definitivamente, tuttavia, nel caso in cui l’impossibilità è temporanea, l’obbligazione resta pendente per tutto il periodo di tempo necessario al ripristino della possibilità di pagamento escludendo gli eventuali interessi e le relative more per ritardo nel frattempo giunte.
Adempimento e inadempimento: significato
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DIRITTO PRIVATO
Nel caso che il debitore voglia liberarsi della responsabilità da illecito contrattuale (ex art. 1218 cod. civ.) deve dimostrare la sua innocenza con l’estraneità ai fatti offrendo la prova liberatoria e non deve essere il creditore a dimostrare la responsabilità del debitore come potrebbe avvenire in altri casi (inversione dell’onere della prova).
Anche il solo ritardo nel pagamento è fonte di responsabilità che porta alla mora del debitore con le relative conseguenze giuridiche ed economiche.