L'invalidità del matrimonio

Appunti di diritto privato: i vari tipi di invalidità matrimoniale, l'irregolarità, l'inesistenza, l'annullabilità assoluta e relativa. (formato word 2 pg) (0 pagine formato doc)

Appunto di superlobo

INVALIDITA' DEL MATRIMONIO - Nullità del matrimonio art.

117 c.c. Per quanto riguarda la cessazione del vincolo coniugale, si fa una chiara distinzione fra le cause che viziano lo stato matrimoniale per un difetto di base, che portano quindi l'invalidità dell'atto stesso di matrimonio, da quelle che portano la fine del rapporto per la sua estinzione (scioglimento del rapporto per morte o divorzio). Le varie specie di invalidità matrimoniale formano un sistema a parte, cui si applicano criteri alquanto diversi dalle regole generali esposte sulla patologia del negozio giuridico.

Inoltre per il diritto civile si possono avere anche altre due situazioni

Irregolarità dell'atto di matrimonio. Si ha quando il matrimonio, pur contratto senza l'osservanza di qualche requisito imposto per legge,rimane ugualmente valido (es.

matrimonio contratto dalla vedova prima che sia passato il tempus lugendi, e matrimonio non preceduto da pubblicazione)

Inesistenza del matrimonio. Limitata ai casi più gravi dove manca addirittura l'elemento esteriore e manifesto della celebrazione accompagnata dalla redazione del relativo atto. Soltanto dove non ci sia stata né una pubblica celebrazione, né una registrazione dell'atto come avvenuto, si può dire che il matrimonio non esista. Negli altri casi avremo le varie forme più o meno gravi di annullabilità.

Da notare che la legge si esprime prevalentemente con il termine generico di nullità. Ecco i casi di annullabilità: Annullabilità assoluta insanabile. Il matrimonio è annullabile ad iniziativa di qualunque soggetto,in ogni tempo e Non vi può essere possibilità di sanatoria. I casi sono: Identità di sesso tra gli sposi Precedente matrimonio in atto di almeno uno di essi Parentela,affinità e adozione nei casi previsti dall'art. 87 c.c. Annullabilità assoluta sanabile. Il matrimonio è annullabile su iniziativa di chiunque abbia un interesse legittimo e Attuale ;ed è sanabile con il decorso di un cero periodo di tempo,o e dispensabile prima (es. affinità derivante da precedente matrimonio annullato o sciolto). Annullabilità relativa L'annullamento può essere richiesto soltanto da alcune persone espressamente determinate. I casi sono i seguenti: difetto di età vizi del volere matrimonio dell'interdetto Anche l'annullabilità relativa può essere sanabile. Infatti basta un anno di coabitazione dopo cessata la causa cui consisteva il difetto. La dichiarazione di nullità o la sentenza di annullamento hanno di regola efficacia retroattiva: il matrimonio è come se non fosse mai avvenuto. Ma l'applicazione rigida di tale principio porterebbe troppo gravi conseguenze, per cui la retroattività viene temperata dall'applicazione dei principi del matrimonio putativo. Si ha matrimonio putativo quando da almeno uno dei due coniugi sia stato contratto in buona fede, ignorando i vizi dell'atto. Gli è parificato il caso in cui il consenso sia stato estorto con violenza o determinatola timore di eccezionale gravità.