L’istigazione e la determinazione a commettere un reato

L’istigazione e la determinazione a commettere un reato, con particolare riguardo al raccordo fra gli artt. 115 e 116 c.p., con specifico riferimento al ruolo dell'agente provocatore e, al problema del recesso e della desistenza nell'ambito del concorso m (0 pagine formato doc)

Appunto di cignomaniac
TEMA: “L'ISTIGAZIONE E LA DETERMINAZIONE A COMMETTERE UN REATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RACCORDO FRA GLI ARTT TEMA: “L'ISTIGAZIONE E LA DETERMINAZIONE A COMMETTERE UN REATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RACCORDO FRA GLI ARTT.
115 E 116 C.P. , CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL RUOLO DELL'AGENTE PROVOCATORE, E AL PROBLEMA DEL RECESSO E DELLA DESISTENZA NELL'AMBITO DEL CONCORSO MORALE”. La combinazione degli artt. 110 ss c.p. con la norma incriminatrice di parte speciale dà luogo ad una nuova ed autonoma fattispecie plurisoggettiva, alla stregua della quale è possibile punire (a titolo di concorso) anche quelle condotte agevolatrici che risultano atipiche rispetto alla norma incriminatrice monosoggettiva. Nasce, cioè, un nuovo concetto di tipicità rapportato all'ìntero fatto realizzato in concorso: ciascuna condotta sarà considerata tipica o atipica (non più rispetto alla fattispecie di parte speciale, ma) rispetto alla nuova fattispecie concorsuale.
La norma sul concorso risolve, quindi, il problema del fondamento tecnico della punibilità delle condotte di partecipazione. Resta invece insoluto il problema dei criteri idonei a stabilire la rilevanza di tali condotte alla stregua dellla fattispecie concorsuale: la norma sul concorso non dice, cioè, quand'è che una condotta di partecipazione, atipica rispetto alla fattispecie monosoggettiva, è da considerarsi tipica rispetto alla fattispecie plurisoggettiva e quindi punibile a titolo di concorso. E' qui che nascono i più gravi inconvenienti della vigente disciplina del concorso criminoso: in mancanza di una tipizzazione legale delle varie forme di concorso, il compito di fissare i requisiti minimi di una partecipazione penalmente rilevante resta, in definitiva, affidato a dottrina e giurisprudenza. Gli elementi costitutivi della partecipazione criminosa vanno ricostruiti sulla base dei principi generali in materia di reato: dovrà quindi anzitutto distinguersi fra un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo (psicologico). Nell'ambito del primo elemento abbiamo: la pluralità degli agenti; la realizzazione di un fatto materiale di reato; il contributo di ciascun soggetto alla sua realizzazione. Il secondo elemento è formato dal dolo o dalla colpa di partecipzione. 1)PLURALITA' DI AGENTI: Il reato dev'essere commesso da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per l'esistenza del reato. Ma cosa significa “quando piu' persone cooperano nel medesimo reato….” (art. 110 c.p.)? Tutte le persone che cooperano materialmente alla commissione di un reato possono considerarsi concorrenti? Secondo una certa opinione dottrinale, per poter assumere la qualifica di concorrente, il soggetto dovrebbe essere imputabile e aver agito con dolo, postulando il concorso l'unicità del titolo della responsabilità. Così, non vi sarebbe concorso, ma sarebbe applicabile la fattispecie monosoggettiva, in tutti i casi di autoria mediata. In realtà, secondo l'opini