Istituzioni di diritto romano
Schemi riassuntivi dei patti pretori tra cui constitutum deiti e receptum. (formato doc - pg. 1) (0 pagine formato doc)
Untitled Constitutum debiti I PATTI PRETORI Recepita Ebbero tutela pretoria, però i classici evidenziarono come ad emergere fosse solo l'assunzione di un impegno da parte di uno dei soggetti coinvolti, non una conventio.
Anche se è pur vero che in punto di fatto il consenso del soggetto che da quell'impegno avrebbero tratto vantaggio, non poteva mancare. CONSTITUTUM DEBITI Promessa informale di pagare un debito ( in denaro o altre cose fungibili) entro un termine perentorio stabilito nello stesso consitutum. Il debitore poteva essere : a) proprio ; b) altrui (funzione di garanzia), e comunque NON C'ERA NOVAZIONE, non novava la precedente obbligazione: il creditore avrebbe potuto agire anche in base a questa (prima del termine fissato nel constitutum però il pretore avrebbe verosimilmente denegato l'azione oppure concesso l'exceptio al convenuto). Il creditore avrebbe potuto altresì , in alternativa, una volta scaduto il termine del constitutum, esercitare L'ACTIO DE PECUNIA CONSTITUTA, che era in factum, e nella quale il giudice avrebbe tenuto conto dell'interesse del creditore ad esigere il credito non oltre quel termine. Giustiniano ne estese l'applicazione ai crediti diversi da quelli in denaro/cose fungibili. RECEPTUM RECEPTUM ARBITRI: assunzione dell'impegno da parte dell'arbitro di decidere su una questione sottopostagli dalla parti tramite COMPROMESSO (scambio di stipulationes penali) ; contro l'arbitro che dopo aver accettato, rifiutasse di giudicare senza validi motivi, il pretore non concedeva l'azione, ma su istanza degli interessati , faceva ricorso a mezzi di pressione fondati su imperium (es minacciando una multa) RECEPTUM ARGENTARI:impegno informale di un banchiere di pagare il debito d'un cliente. Al creditore spettava L'ACTIO RECEPTICIA IN FACTUM. Questo receptum ( a differenza del constitutum) manteneva validità pure se il cliente non fosse stato in effetti debitore. Fu abolita di Giustiniano che l'assorbì nel receptum arbitri. RECEPTA NAUTARUM, CAUPONUM STABULARIORUM:era l'impegno a rispondere per furto o danneggiamento (a titolo di custodia)ai bagagli del cliente per l'armatore, albergatore, gestore locanda cambio cavalli. Sanzionata dal pretore con speciale ACTIO IN FACTUM.