Legatum

Anasili della disposizione a titolo particolare per l'esame di Istituzioni di diritto romano. (7 pagg., formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di aldo76
LEGATUM LEGATUM Disposizione a titolo particolare mortis causa (con terminologia non classica si parla di successio mortis causa in singulas res), con la quale il testatore attribuisce a carico del patrimonio ereditario ( e quindi a carico dell'erede onerato) , ed a vantaggio di altra persona (legatario), singoli beni.
Si inquadra tra le disposizioni accessorie del testamentum. In materia di legati il diritto romano conobbe i seguenti principi: Onerato poteva essere solo l'erede a favore del quale il testatore avesse disposto l'acquisto di un incremento patrimoniale maggiore di quello spettategli per legge; L'ammontare del legato non poteva superare l'ammontare dell'acquisto fatto dall'erede; Oggetto del legato potevano essere un diritto reale, un diritto di credito, la remissione di un debito (legatum liberationis), una quota di eredità (legatum partitionis) una rendita alimentare ed altro; Onerati potevano essere solo coloro che avevano la capacità testamentaria passiva nei confronti del disponente, nonché lo schiavo, purché se ne disponesse la manomissione nello stesso testamento; Il legato andava fatto in forma imperativa. Quattro erano i fondamentali tipi di legato: per damnationem per praeceptionem per vindicationem sinendi modo I primi due determinavano l'acquisto di un diritto assoluto da parte del legatario sulla res legata; gli altri , invece, determinavano il sorgere di un diritto di credito del legatario nei confronti dell'erede.
Le differenze esistenti tra i vari tipi di legato progressivamente si attenuarono già a partire dall'età classica, per opera della legislazione e della giurisprudenza. Un senatoconsulto ispirato da Nerone stabilì che se oggetto del legato per vindicationem erano cose non appartenenti al testatore, il legato non era nullo (così come si riteneva in precedenza), ma doveva esser considerato come per damnationem, con la possibilità di esercitare l'actio ex testamento l'esercizio di questa actio si fondava su di una fictio , cioè sulla finzione che le cose fossero state legate per damnationem. In età post-classica l'abolizione, ad opera di Costanzo, della necessità dell'uso di verba sollemnia sanzionò la scomparsa della pluralità dei tipi di legato. Il processo di avvicinamento tra i genera legatorum raggiunse il culmine nel diritto giustiziane, allorché , si stabilì che i legati avevano tutti unam naturam, cioè una sola natura, e i vari tipi di legato si fusero insieme. In caso di pluralità di legatari, si distinguevano due ipotesi: vi era coniuctio re et verbis, se il legato spettava a più chiamati ed in caso di morte o rifiuto di uno di essi, la sua parte restava nel patrimonio ereditario; vi era coniuctio re , se l'erede aveva a suo carico tante obbligazioni con oggetto uguale, quanti erano i legatari. In origine all'acquisto del legato, la regola generale era che in nessun caso esso poteva essere acquistato se l'erede non avesse acquistato l'eredità. A questo scopo il diritto romano distingueva il momento in