LEGIS ACTIONES - diritto Romano

LEGIS ACTIONES - appunti di diritto romano (0 pagine formato doc)

Appunto di jedi80
LEGIS ACTIONES LEGIS ACTIONES GENERALITA' : forma più antica, abolita nel 17 a.C dalla lex Iulia iudiciorum privatorum ; definite così perché furono introdotte per legge ( edicta pretoria ) e perché furono create sulla base delle parole usate dalle leggi ; legis actio era una solenne affermazione del proprio diritto, compiuta di regola davanti al magistrato (in iure ) e secondo uno schema precostituito dopo aver controllato sull'attività delle parti e tentato una conciliazione delle parti, la decisione finale della controversia veniva rimessa ad un iudex, scelto dallo stesso giusdicente in una lista di notabili ( album iudicum ).
Vi furono 5 legis actiones : legis actio sacramenti in rem legis actio per manus iniectionem (1) legis actio per iudicis arbitrive postulationem legis actio per condictionem legis actio per pignoris capionem (2) e (2) esecutive ; le altre dichiarative FASE IN IURE [ fissare con certezza e precisione i termini della controversia ] necessaria la presenza delle parti, l'attore aveva il potere di convocare l'avversario davanti al magistrato, ius vocatio, anche con la forza litis contestatio determinava l'oggetto del processo ; impegnava le parti alla soluzione della lite mediante la sentenza se il convenuto non si opponeva oppure la pretesa dell'attore appariva evidente confessio in iure affermazione del diritto da parte del magistrato ( mediante addictio ) FASE APUD IUDICEM [ affidato ad una persona sola o ad un collegio ] non più necessaria la presenza delle due parti, la sentenza veniva emessa a favore di chi era presente.
PER FORMULAS ( o per concepta verba ) GENERALITA' : si affermarono nell'ambito della iurisdictio del praetor peregrinus ; l'estensione anche ai rapporto del ius civile vetus venne con la lex Aebutia de formulis, della seconda metà del II sec. a.C, finchè non venne reso obbligatorio dalla lex Iulia iudiciorum privatorum del 17 a.C. FASE IN IURE Iniziava con la ius vocatio, più avanti si affermò accanto ad essa il vadimonium ( presenza di garanti, vades ) . Conosciuta la richiesta dell'attore, il convenuto poteva : riconoscere la sua fondatezza, confessio iure, e il processo terminava ; limitarsi ad un atteggiamento passivo ; contestare la domanda chiedendo che fosse negata l'azione oppure opponendo elementi di fatto o di diritto che la paralizzavano ( exceptio a suo favore ). Con riferimento alla litis contestatio, in questo processo tale istituto fu del tutto nuovo : si trattava di un atto delle parti, e “ consisteva in un accordo fra attore e convenuto sull'adozione di una determinata formula “ ( Wlassak ). Dopo che il magistrato aveva effettuato la iudicis datio, l'attore indicava i termini definitivi della questione da portare dinanzi al iudex privatus, ed il convenuto dava il suo assenso. LA FORMULA Terminata la fase in iure, il magistrato rilasciava la formula con un apposito provvedimento. demonstratio si innestava nel giudizio chiarendo la questione di fatto oggetto della controversi