La legittimazione ad agire e contraddire
La regola del rapporto giuridico controverso.Il difetto.Il petitum.Il litisconsorzio.La sentenza.(formato word 3 pagg.) (0 pagine formato doc)
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE LITISCONSORZIO NECESSARIO E FACOLTATIVO Dopo aver visto in cosa consiste la capacità processuale art 75 c.p.c.
affrontiamo l'aspetto della legittimazione ad agire e contraddire. In presenza di una lite non sono solo i litiganti a divenire parti. Questo xkè lo scopo del processo non è semplicemente quello di comporre la lite, ma di stabilire la regola del rapporto giuridico controverso. Il problema della l. ad a. e c. è un problema di RITO. Da luogo ad una questione pregiudiziale di rito, un problema che deve essere risolto ed esaminato indipendentemente dal merito. Il DIFETTO di legittimazione ad agire e contraddire incide sulla trattazione, ma non sulla domanda. Infatti se, x es, il giudice d'appello si accorge che in primo grado sono stati chiamati solo alcuni dei legittimati, annulla la sentenza e rinvia al 1 giudice; questo vuol dire che la domanda iniziale è cmq idonea a dar vita al processo. Il CRITERIO per individuare i legittimati è il PETITUM. Es: se io agisco per costituire una servitù devo convenire tutti quanti in giudizio, xkè in base al risultato che voglio ottenere (il petitum), poiché la sentenza fa stato tra chi ha partecipato al processo, se io voglio che nessuno m'impedisca di passare devo chiamare in giudizio quelli che potrebbero impedirmi il passaggio. Art 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti I loro eredi o aventi causa. In particolare, in riguardo alla legittimazione a contraddire va analizzato l'elemento del litisconsorzio, sia necessario che facoltativo. LITISCONSORZIO Si ha litisconsorzio quando nel processo vi è una pluralità di parti, e cioè quando vi sono più attori (attivo) o più convenuti (passivo) o più attori e convenuti (misto). Le motivazioni del litisconsorzio sono il principio dell'economia processuale e la non contraddittorietà dei giudicati. Può essere originario, se il processo viene instaurato dal principio con più parti, o successivo, nel caso di riunione di cause o intervento (vedi la lezione del 1/2/2000). Art 102 c.p.c litisconsorzio necessario Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito. Si ha quindi quando la decisione non può essere che pronunciata nei confronti di più parti, cioè quando il rapporto sostanziale è uno rispetto a + soggetti, in quanto sussiste una con titolarità del rapporto sostanziale che si fa valere. A tale ipotesi generale vanno aggiunte specifiche fattispecie espressamente previste dalla legge pur in assenza del fenomeno della con titolarità dello stesso rapporto giuridico. Art 784 c.c. domanda di divisione: deve proporsi nei confronti di tutti gli eredi o condomini; art 2900 2co. c.c.credi