I nuovi diritti
Diritto costituzionale: seminario sui nuovi diritti(formato word pg 5) (0 pagine formato doc)
SEMINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE Seminario di Diritto Costituzionale “ I NUOVI DIRITTI “ Lezione del 21/02/2000 I nuovi diritti in senso stretto si basano tutti sul concetto di libertà, che può essere intesa: in senso positivo come libertà nello Stato in senso negativo come libertà dallo Stato La Costituzione materiale, o insieme di principi e norme che fanno parte dei regimi politici di ciascun ordinamento immanenti nella coscienza sociale, sovraordina la Costituzione formale.
La sentenza 1146/88 stabiliva la presenza di limiti impliciti al principio di revisione costituzionale rigettando le teorie sull'art.2 Cost. Una riflessione sull'evoluzione sociale dell'apparato storico della giurisprudenza costituzionale ha amplificato le nozioni di nuovo diritto della Carta Costituzionale come diritti ulteriori che non intaccano la Costituzione come diritti nuovi che influiscano su quelli positivamente stabiliti dalla Costituzione Dal punto di vista dei diritti fondamentali l'art.2 Cost. è stato visto in due chiavi distinte: come fattispecie chiusa (Barile, Pace) che non consente l'ingresso di altri diritti oltre quelli previsti costituzionalmente come fattispecie aperta che consente l'ingresso di altri diritti fondamentali all'interno della Costituzione Modugno non propende per nessuna delle due ipotesi in quanto la Costituzione Italiana qualifica in maniera ricchissima ed esaustiva questo àmbito in modo che non esiste praticamente possibilità che entrino diritti nuovi in Costituzione. E' invece possibile creare: diritti impliciti rispetto a quelli costituzionalmente stabiliti diritti strumentali che si rendono necessari per dare concretezza ed efficacia a quelli stabiliti diritti trasversali che nascono dalla combinazione di diversi disposti costituzionali Le prime Costituzioni dell'800 erano brevi e indicavano principi generali sull'ordinamento-Stato ma lasciavano al legislatore il compito di deliberare riguardo ad altri aspetti. Con l'affermarsi della democrazia si stabilì in modo più approfondito una Costituzione che tuteli tali situazioni in modo più dettagliato. In Italia si sviluppò una Costituzione lunga che tenesse conto delle estrazioni storico-sociali differenti di uno Stato democratico, e rigida ossia difficilmente soggetta a modificazioni. La distinzione tra costituzioni rigide e flessibili opera sul piano del sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, che può essere: di tipo diffuso (Stati Uniti), nel quale l'interpretazione del giudice viene sottoposta al controllo su ciò che aveva applicato nel caso concreto, solo nei confronti delle parti. Si tratta di un potere di disapplicazione in caso concreto che compete al giudice ordinario, quindi le norme non vengono annullate, ma solo non applicate nel caso in questione. Per l'annullamento delle norme, e per un'efficacia erga omnes, occorre invece adire la Corte Suprema di tipo accentrato (Italia), nel quale solo la Corte Costituzionale è legittimata a risolvere questi