Le obbligazioni in generale

I diritti di obbligazione in generale.Le obbligazioni di mezzo e di risultato.L'obbligazione civile e naturale.I requisiti per l'esistenza dell'obbligazione.(formato word 10 pg) (0 pagine formato doc)

Appunto di superlobo
I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE IN GENERALE I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE IN GENERALE L'obbligazione consiste in un rapporto giuridico tra due soggetti, uno detto debitore ed un altro detto creditore, (rapporto relativo) che costituiscono gli esclusivi soggetti del rapporto stesso e nel quale uno si impegna nel compiere una azione a vantaggio dell'altra.
In questo modo obbligazione diventa un vincolo giuridico inter partes anche se il Codice Civile non ci da alcuna definizione e ci gioviamo oggi, delle nozioni della terminologia giuridica romana. Tuttavia oggi si definisce il rapporto obbligatorio anche in maniera diversa come, cioè, il rapporto tra due soggetti posti sullo stesso piano in un legame di cooperazione. I diritti di obbligazione, al contrario di quelli assoluti, sono dei diritti che nascono per morire, cioè nascono per essere normalmente estinti con l'adempimento della prestazione obbligatoria.
Entrambi devono essere sottoposti alle stesse regole di condotta e cioè secondo: - buona fede - correttezza - diligenza così come previsto dall'art. 1175 cod. civ.. Su questo piano di correttezza morale ed etica ancor prima che giuridica si deve vedere anche l'art. 1338 che obbliga le parti a dichiarare l'una all'altra le eventuali cause di invalidità e di vizio ancor prima del sorgere dell'obbligazione. La violazione della correttezza è da vedere come forma di concorrenza sleale da perseguire. Il rapporto di obbligazione è un rapporto relativo tra le due parti e non erga omnes come avviene nel mondo dei diritti reali. La responsabilità del debitore è sanzionata, in caso di inadempimento, con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, disponibile come garanzia del rapporto stesso di obbligazione. Cioè se il creditore non riterrà soddisfacente la prestazione del debitore o se quest'ultimo non la eserciti per niente, il creditore potrà indirettamente agire con misure coercitive sui beni del debitore. Dobbiamo distinguere: le obbligazioni di mezzo se il debitore si obbliga nel compiere quanto è più possibile per raggiungere un fin e solo quando l'attività è stata impiegata si può ritenere adempiuta l'obbligazione. In questo caso l'obbligazione ha come oggetto l'osservanza di un determinato comportamento. le obbligazioni di risultato se il debitore si obbliga a compiere un risultato e solo allora l'obbligazione si estinguerà per avvenuto adempimento. In questo caso, invece, oggetto dell'obbligazione è il raggiungimento di un esito o di un evento. La distinzione tra e obbligazioni di mezzo e di risultato, figlia della cultura giuridica francese, trova posto nell'ambito delle obbligazioni di facere ed ha per lungo tempo creato parecchie dispute in dottrina e in giurisprudenza. La distinzione trova un notevole interesse per diversi aspetti tra cui, i più importanti, l'onere della prova e la responsabilità per inadempimento (ex art. 1218 cod. civ.): nelle obbligazioni di mezzi la responsabilità del debitore emerge nel momento in cui non abbia messo in atto i