La piattaforma continentale
Il concetto di piattaforma continentale ha le sue origini nella pratica internazionale della metà del secolo XX precedendo quello di zona economica esclusiva. Esso e' strettamente legato ai progressi tecnologici che hanno orientato l'interesse verso lo sf (0 pagine formato doc)
Untitled LA PIATTAFORMA CONTINENTALE Il concetto di piattaforma continentale ha le sue origini nella pratica internazionale della metà del secolo XX precedendo quello di zona economica esclusiva.
Esso e' strettamente legato ai progressi tecnologici che hanno orientato l'interesse verso lo sfruttamento delle riserve minerali (in particolare gli idrocarburi) del sottosuolo marino. I primi precedenti si ricordano nel trattato fra Gran Bretagna e Venezuela del 1942 per la delimitazione del fondo e sottosuolo rispetto all'isola di Trinidad, al di là delle rispettive acque territoriali, e nel proclama Truman degli Stati Uniti per il controllo delle risorse naturali della piattaforma continentale contigua alle coste statunitensi. La nascita di una nuova fattispecie consuetudinaria generale fu riconosciuta già dalla codificazione di Ginevra del 1958 : per piattaforma continentale essa definisce il letto del mare e il sottosuolo delle regioni sottomarine adiacenti alle coste, ma situate al di fuori del mare territoriale, fino ad una profondità di 200 metri o, al di là di tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali delle predette regioni. La successiva Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ha: determinato una sovrapposizione fra piattaforma continentale e zona economica esclusiva, estendendo questa, ampia fino a 200 miglia dalla costa, anche allo sfruttamento delle risorse dei fondi marini e del relativo sottosuolo; correlato la definizione di piattaforma continentale con il concetto geologico di margine continentale: la piattaforma continentale di uno stato costiero comprende i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del suo mare territoriale, per tutta l'estensione del prolungamento naturale del territorio di questo stato, fino al bordo esterno del margine continentale, o fino a 200 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali è misurato il mare territoriale, quando il bordo esterno del margine continentale si trova ad una distanza inferiore. Ma se questo si trova a una distanza superiore la piattaforma continentale non può estendersi oltre le 350 miglia dalle linee di base o le 100 miglia dall'isobata dei 2.500 metri. Sulla piattaforma continentale i diritti dello stato sono esclusivi nel senso che nessuno può intraprendere attività di esplorazione o sfruttamento senza l'espresso consenso dello Stato costiero (indipendentemente dall'utilizzo di risorse della piattaforma). Da tale punto di vista emerge la differenza con la zona economica esclusiva che deve essere istituita con atto dello stato e prende in considerazione la possibilità di utilizzo di stati terzi in caso di sfruttamento non ottimale. Le risorse naturali della piattaforma comprendono le risorse minerali e gli organismi viventi appartenenti alle c.d. specie sedentarie : quelle che allo stadio in cui possono essere pescate sono immobili sul fondo o al disotto del fondo o sono incapaci di s