Principi generali del diritto

Appunti universitari di diritto privato.La legge e la norma giuridica.Il diritto oggettivo e soggettivo.(formato txt) (0 pagine formato txt)

Appunto di superlobo
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO Ogni società, ogni gruppo di persone per convivere ha bisogno di regole di comportamento e di disposizioni per la tutela dei propri diritti e per la soppressione delle violazioni.
L'insieme di tutte queste regole, dette anche norme giuridiche, e l'insieme degli Istituti che le emettono e le tutelano, che vanno a regolare la vita dei singoli e dell'intera società, vengono definite ordinamento giuridico. Tra i tanti ordinamenti giuridici il più importante, ma non l'unico è quello statale, che posto ai vertici della vita sociale dei cittadini di uno Stato, rappresenta l'insieme di tutte quelle disposizioni che un Paese emette ed esige per la tutela e la realizzazione di tutti quei fini che lo Stato stesso si prepone tramite la carta costituzionale. Al di sopra dell'ordinamento giuridico statale vi sono altri ordinamenti come quello europeo (UE) o quello internazionale.
Accanto a quello statale vi sono quelli degli altri stati esteri e della Chiesa. Infine all'interno di quello statale ve ne sono altri di carattere privato e pubblico. Tra quelli di carattere pubblico, che hanno cioè valore ed efficacia erga omnes, ricordiamo quelli regionali, provinciali e comunali. Caratteristica essenziale dell'ordinamento statale è che quest'ultimo non dipende e deriva da nessun altro ordinamento per cui è definito originario ed indipendente. Nel caso in cui venisse a mancare una sola caratteristica di queste appena ricordate, si avrebbe una degenerazione dell'ordinamento e non sarebbe più in grado di garantire nulla e verrebbe ad essere scavalcato da qualche altra cosa. Il riconoscimento degli altri ordinamenti giuridici, come la chiesa e l'unione europea che sono pure originari ed indipendenti, avviene nel nostro Paese soltanto per una propria volontà legislativa che ne autorizza la convivenza con il nostro ordinamento senza però creare conflitti e sconvolgimenti dell'apparato costituzionale. In quest'ultimo caso verrebbe ad essere attivato un meccanismo di autodifesa che prevede la composizione di un'alta corte costituzionale con sommi poteri di decisione e tutela della nostra carta costituzionale e di tutte le sue teorie e principi. Nel nostro ordinamento, la legge, che è il principale atto scritto (fonte del diritto), è la maggiore fonte di produzione della norma giuridica. Da questa caratteristica deriva il fatto che il nostro è un ordinamento fondato sul diritto positivo cioè sulla presenza di norme poste come tali da organi specializzati a tale attività. Tuttavia, sin dall'antichità, l'uomo ha voluto convincersi che esiste anche un'altra forma di diritto, quello naturale, quello, cioè, che non è dato da nessun organo legislativo ma che è intrinseco all'uomo stesso in quanto tale. Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle regole che gestiscono la conduzione familiare della vita. Non esiste nessuna norma che disciplini, se non in maniera generale nel Codice Civile, l'attività del padre all'interno del nucleo familiare. Tutto è lascia