Il procedimento successorio
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Untitled Il procedimento successorio Il procedimento successorio consta di tre noti fenomeni: apertura della successione, vocazione e delazione.
Queste nozioni, anche per la imprecisione del linguaggio legislativo, hanno dato luogo a non pochi equivoci e contrastanti opinioniL'apertura della successione indica, in realtà, solo un momento temporale e spaziale: l'inizio ed il luogo del fenomeno successorio determinato dalla morte del de cuius.Vocazione e delazione sono, invece, fenomeni collegati alla necessità di far subentrare un nuovo soggetto nel complesso dei rapporti giuridici che facevano capo all'ereditando. La vocazione indica l'aspetto soggettivo, vale a dire la designazione, fatta per legge o per testamento, di coloro che dovranno succedere ed essa non coincide con l'espressione " chiamato all'eredità " contenuta nell'art. 460. La delazione, che è il fenomeno senza dubbio più importante tenuto conto del carattere eminentemente patrimoniale della successione a causa di morte, indica l'aspetto oggettivo del fenomeno successorio e va intesa come il complesso dei diritti, dei doveri e delle altre situazioni giuridiche che viene, alla morte del titolare, offerto al soggetto che succede. Nella maggior parte dei casi vocazione e delazione si verificano nello stesso momento, vale a dire alla morte del de cuius; la differenza pratica tra le due figure, quindi, svanisce. Il carattere differenziale, invece, emerge qualora tra i due fenomeni non vi sia coincidenza temporale. Ciò avviene nelle seguenti ipotesi: istituzione sotto condizione sospensiva, istituzione di nascituri, istituzione di enti non riconosciuti, chiamati ulteriori e, infine, successione del legittimario preterito che, come si è accennato, diventa erede non al momento dell'apertura della successione, ma quando esperisce vittoriosamente l'azione di riduzione. In queste ipotesi, mentre la vocazione è come sempre attuale, la delazione viene differita ad un momento successivo: avveramento della condizione sospensiva, nascita, riconoscimento dell'ente, mancanza delle chiamate precedenti, esito vittorioso dell'azione di riduzione. Questa fase, nella quale c'è attualità di vocazione e differimento di delazione, viene da autorevole dottrina (Grosso e Burdese) denominata aspettativa di delazione: non competono al vocato, non ancora delato, i tipici poteri di quest'ultimo (il diritto di accettare l'eredità e l'esercizio degli atti conservativi previsti dall'art. 460), ma gli compete, come ora vedremo, una tutela minore.