PROCESSO DI COGNIZIONE
Fase introduttiva ordinaria, fase di trattazione (formato word pg 10)Università del Molise (Campobasso) (0 pagine formato doc)
PROCESSO DI COGNIZIONE PROCESSO DI COGNIZIONE FASE INTRODUTTIVA ORDINARIA L'atto che incardina il processo è la citazione.
L'art.163 n. 3 e 4 disciplina i vizi dell'atto di citazione, in particolare il n.4 prevede che il giudice non può supplire in alcun modo l'attività della parte quanto alla deduzione dei fatti principali. Ci sono ipotesi di deduzione insufficiente che non costituiscono causa di nullità dell'atto di citazione ma che costituiscono causa di rigetto nel merito della domanda. Ci sono alcuni diritti assoluti che rilevano erga omnes e possono sussistere una volta soltanto, cd.diritti autodeterminati (per esempio il diritto di proprietà: posso essere proprietario di una cosa una volta sola e la prima fattispecie acquisitiva scaccia ogni possibile altra, se mi dichiaro proprietario potrò esserlo per un acquisto a titolo derivativo es.una compravendita, o per usucapione, ma l'accertamento del primo titolo d'acquisto rende inutile l'accertamento degli eventuali presupposti dell'usucapione) e ci sono diritti che possono sussistere più volte anche per le stesse persone, cd.diritti eterodeterminati (per esempio il diritto di credito: posso essere debitore di Tizio di 100 a titolo di mutuo, di 100 a titolo di compravendita, di altre 100 per altro titolo… quindi se convengo in giudizio Tizio dichiarandomi creditore di 100 devo anche indicare qual è la causa pretendi, la fattispecie acquisitiva di questo mio diritto, e se non la indico il giudice dovrò rigettare la mia domanda nel merito perché la semplice affermazione di essere creditore di 100 non conduce alla cognizione della vicenda acquisitiva del diritto. In tali diritti occorre descrivere in modo più dettagliato la loro vicenda acquisitiva perché si tratta di diritti che non rilevano erga omnes, sono diritti relativi che riguardano 2 persone o più ma cmq un numero di soggetti estremamente limitato). Posizione del convenuto: il suo atto introduttivo è la comparsa di risposta regolato dall'art.166 che di recente è stato modificato dalla legge 453 del 1990 che ha dato vita al fenomeno registrato dopo l'entrata in vigore del codice del 1940 - di fronte ad un processo chiuso improntato al principio della preclusione, processo con decadenza, vi è stata una reazione del foro. Tra il 1992 e il 1995 il governo continuò a reiterare numerosi decreti legge di modifica del 166 e del 167. Il 167 descrive l'attività che deve compiere il convenuto a pena di decadenza , il 163 si limita a descrivere il contenuto della citazione. Contenuto della comparsa di risposta: il 167 stabilisce che nella comparsa con la quale il convenuto si costituisce (atto con il quale il convenuto acquista soggettività nel processo, atto con cui il convenuto si presenta in giudizio) deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Cosa significa? Il precedente storico di questa norma è l'art.416 comma 3. Cosa si intende per difese? Con riferimento all'eccezio