Pubblicità e trascrizione
La pubblicità dell'atto giuridico.Beni mobili e immobili.La trascrizione.(formato word 5 pg) (0 pagine formato doc)
LA PUBBLICITA' DELL'ATTO GIURIDICO LA PUBBLICITA' DELL'ATTO GIURIDICO La pubblicità è quella particolare procedura che mira a portare a conoscenza di terzi gli atti giuridici e i loro contenuti.
Con tale sistema di pubblicità l'ordinamento giuridico porta a tutelare sia il soggetto interessato che i terzi tramite un adeguato sistema di informazione. In alcuni casi non basta la presenza di tutti gli elementi costitutivi del negozio giuridico affinchè questo abbia valore ma questo deve anche essere pubblico a tutti, cioè a tutti conoscibile. Per i beni mobili si applica il principio della pubblicità di fatto cioè del possesso che ognuno di noi ha di una determinata cosa e che fa pensare agli altri soggetti che la cosa è già nostra senza bisogno di alcuna forma di pubblicità. Per i beni immobili, invece, e per quelli mobili registrati, è necessario che si utilizzi la procedura di pubblicità della trascrizione. La TRASCRIZIONE si applica per la pubblicità dei beni mobili registrati e per tutti i beni immobili ed è disciplinata nel libro sesto del Codice Civile nella parte dedicata alla tutela dei diritti. L'art. 2643 cod. civ. prevede l'obbligo della Trascrizione per tutta una serie di atti che si riferiscono alla proprietà immobiliare. La trascrizione ha come fine diversi risultati: Prima di tutto ha l'esigenza di creare e gestire un quadro giuridico generale delle proprietà dei soggetti nel corso del tempo. A tal proposito è molto importante il principio della continuità che a norma dell'art. 2650 cod. civ. costituisce un momento molto importante della vita giuridica e commerciale dei soggetti. Questi infatti, tramite la trascrizione, creano una sorta di catena delle proprietà che deve sempre necessariamente essere unita e mai spezzata o interrotta. Un soggetto vende una proprietà che deve necessariamente essere registrata a nome di un altro per non essere ancora pubblicamente nella proprietà del vecchio proprietario che la ha già realmente venduta. Proprio per tale motivo è anche obbligatorio trascrivere le proprietà ricevute per testamento al fine di non lasciare sospesa alcuna proprietà nel nulla. Una seconda esigenza è quella di assicurare il rispetto della pubblicità attuando una serie di sanzioni fiscali e imponendo ai notai e ai pubblici ufficiali l'immediata trascrizione degli atti a loro sottoposti pena di risarcimento dei danni provocati a norma dell'art. 2671 del cod. civ. Di regola la trascrizione non porta nessun diritto sulla proprietà registrata ma ha funzione esclusivamente di pubblicità per i terzi, ma in certi casi diviene di particolare importanza al fine di regolare e decidere circa il titolo di proprietà tra due o più individui che hanno acquistato dallo stesso titolare. In questo caso la proprietà è del soggetto che ha trascritto il bene per primo, anche se magari non ha per primo acquistato il bene, e che ha quindi per primo pubblicizzato la sua nuova proprietà a tutti gli altri. Una terza funzione è quella di tutela dei ter