Il reato circostanziato
Circostanza del reato è in genere ciò che sta intorno al reato,da l’idea dell’accessorietà. Mentre la mancanza di un elemento essenziale fa sì che un fatto non possa considerarsi reato, il difetto di circostanza non influisce sull’esistenza del reato o di (0 pagine formato doc)
IL REATO CIRCOSTANZIATO IL REATO CIRCOSTANZIATO NOZIONE : Circostanza del reato è in genere ciò che sta intorno al reato,da l'idea dell'accessorietà.Mentre la mancanza di un elemento essenziale fa sì che un fatto non possa considerarsi reato,il difetto di circostanza non influisce sull'esistenza del reato o di un dato reato.La circostanza può esserci o non esserci ha carattere eventuale.Ma ciò che la caratterizza è il fatto che essa determina di regola una maggiore o minore gravità del reato e in ogni caso una modificazione (aggravamento o attenuazione ) della pena.La presenza di una circostanza trasforma il reato semplice in reato circostanziato e il rapporto che passa tra l'uno e l'altro è una relazione da genus a species.La circostanza è sempre un plus;può precedere , accompagnare o seguire la condotta umana e l'evento.
CLASSIFICAZIONI DELLE CIRCOSTANZE : A) aggravanti o attenuanti B)oggettive -natura , mezzi, l'oggetto, gravità del danno o soggettive- intensità del dolo o il grado della colpa ecc. C)reali che importano una maggiore o minore gravità del reato e personali che importano un'attenuazione della pena nei confronti di un determinato reo D) definite e indefinite dove la distinzione sta nella maggiore o minore specificazione normativa degli elementi che la compongono E) obbligatorie quando il giudice è vincolato a tenerne conto o discrezionali al potere discrezionale del magistrato F) comuni che si possono verificare in un numero indeterminato di reati o speciali G) ad effetto speciale che importano un aumento o diminuzione della pena superiore ad un terzo ad effetto ordinario le altre. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI Art. 61 c.p E CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI Art.62 c.p LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE : All'art.62 del codice è stato aggiunto l'art.62 bis,il quale prevede : “ Il giudice , indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art 62,può prendere in considerazione altre circostanze diverse , qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.”Sulla natura di queste circostanze la legge dice che esse devono essere diverse da quelle prevedute dall'art.62.Vengono in considerazione quelle di cui parla l'art.133 nella sua seconda parte,vale a dire : il carattere del reo, la sua vita anteatta,le condizioni di ambiente in cui egli vive ecc. insomma quegli elementi che caratterizzano la capacità a delinquere.Il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di valutare le circostanze in parola.Qualora però,la concessione sia richiesta ,il giudice è tenuto ad esporre i motivi per cui non crede di accordarla. LA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE : L'art.59 c.p. nel suo primo comma così come risulta modificato dalla legge del 1990 dispone : Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa .E' rimasto invece fermo il suo secondo comma il quale prescrive : se l'agente ritiene