Il testamento romano
Schematizzazione completa della successione testamentaria, per l'esame di Istituzioni di diritto romano. (file.doc, 10 pag) (0 pagine formato doc)
IL TESTAMENTO IL TESTAMENTO La chiamata all'eredità o alla bonorum possessio (delazione) poteva aver luogo in forza di testamento.
La delazione testamentaria di solito prevaleva su quella ab intestato (di solito perché nel caso di successione contro testamento accadeva il contrario). Il testamento era un atto unilaterale (ad eccezione sotto l'aspetto formale la mancipatio familiae),mortis causa, personalissimo (no rappresentanti, no testamento congiuntivo, no t. reciproco), revocabile sino all'ultimo istante di vita. Un atto con cui il testatore dispone delle proprie sostanze per il tempo dopo la propria morte. Si tratta di atto che contiene o può contenere più negozi: l'istituzione di erede, legati, manumissioni. Quello che non poteva non contenere era l'istituzione di erede (heredis institutio) pena la NULLITà del testamento. Nonostante tutto non era la successione più risalente nel diritto romano. Testamentum deriva da testes, dai testimoni che erano fra le formalità richieste nei più antichi tipi di testamento civile. Vi erano testamenti PUBBLICI - i più antichi - E PRIVATI. Testamenti pubblici: 1) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS :atto formale, orale compiuto davanti ai comitia curiata che a questo scopo si riunivano due volte l'anno, con cui il testatore dichiarava solennemente le proprie volontà. In origine probabilmente il testatore si limitava ad istituire il proprio erede. 2) TESTAMENTUM IN PROCINCTU: poco più recente del precedente. Il testatore, soldato, dichiarava solennemente le proprie ultime volontà dinanzi all'esercito schierato in battaglia ( che fungeva da testimone). Nessuna di queste forme sopravvisse all'età repubblicana. Ebbero invece fortuna le due forme successorie private: furono escogitate dalla giurisprudenza per consentire di testare a quanti temendo per la vita non Potessero a livello di tempo, far ricorso a quelli pubblici. Potevano accedervi anche le donne, previa auctoritas del tutore se non esonerate dalla tutela. a) MANCIPATIO FAMILIAE : è un negozio fiduciario con cui una persona trasferiva il proprio patrimonio , la familia in senso patrimoniale, in significato sostanzialmente corrispondente a quello di hereditas, ad un amicus, una persona di fiducia detto familiae emptor (così detto nonostante la gratuità dell'atto) e al contempo, nella stessa MANCIPATIO il mancipio dans con una lex mancipi gli affidava il compito di distribuire i cespiti a persone indicate appunto dal mancipio dans, una volta che egli fosse morto. Non si tratta di vero testamento perché: Non c'è istituzione di erede Non c'è acquisto mortis causa , il familiae emptor acquista subito in forza della mancipatio, inoltre da notare che però nemmeno le persone che alla fine avrebbero avuto il patrimonio del de cuius dovevano poter essere dette heredes; ma l'emptor non poteva disporre dei beni!. I giuristi e , forse prima di loro i pontefici, partendo dall'interpretazione di alcuni precetti delle XII tavole., (fra cui in particolare nexum mancipium ve