Vizi della volontà
Schemi per il ripasso della fattispecie vizi della volontà nel diritto romano. (3 pagg., formato word) (0 pagine formato doc)
VIZI DELLA VOLONTA' NEGOZIALE VIZI DELLA VOLONTA' NEGOZIALE NON ELIMINANO LA VOLONTA' DI UN DETERMINATO NEGOZIO LA DEVIANO: ERRORE VIZIO DOLO NEGOZIALE METUS (violenza) OSTATIVO cade sulla dichiarazione NB: classici non distinguono VIZIO sulla formazione volontà (non la esclude) NEG.VALIDO NEG.
NULLO Se sulle parti fisse se sulle parti variabili Si stabilì: a) ERRORE DI DIRITTO NEG.VALIDO b) ERRORE SU ELEMENTI DI FATTO è RILEVANTE SE è: SCUSABILE ED ESSENZIALE (quindi è INVALIDO ossia nullo e pertanto ipso iure improduttivo di effetti) Emerse in seguito una tipologia di errore negoziale: ERROR IN NEGOTIO INVALIDO ERROR IN PERSONA INVALIDO ERROR IN CORPORE INVALIDO ERROR IN NOMINE neg.VALIDO ERROR IN SUBSTANTIA INVALIDO SOLO PER IUDICIA BONAE FIDEI ERROR IN QUALITATE VALIDO ERROR IN QUANTITATE diversi casi con diverse soluzioni ERROR IN CAUSA parlarono di FALSA CAUSA (sui motivi) VALIDO eccezione Dell'EXEREDATIO=INVALIDO Nb: COLPA: comportamento negligente. Si intende il DOLUS MALUS : INGANNO macchinazione volta a trarre in inganno Età arcaica neg. Iure civili il dolo non aveva effetti : negozi restavano validi tenuti in piedi dal formalismo cambiamenti dolo invalidante OPE IUDICIS : accordo nullo su iudicia bonae fidei I° metà I sec a.C. introduzione dal pretore EXCEPTIO DOLI MALI per i rapporti non basati su buona fede. DOLO PRETERITO DOLO PRESENTE (comportamento iniquo) (vero dolo negoziale): EXCEPTIO DOLI PRAETERITI EXCEPTIO DOLI GENERALIS 60/70 a.C. AQUILIO GALLO introduce ACTIO DE DOLO Da età preclassica in poi il dolo negoziale è sempre rilevante Successivamente pretore introduce IN INTEGRUM RESTITUTIO PROPTER DOLUM. Timore generato dall'altrui violenza (vis morale) che induce ad esprimere una certa volontà negoziale piuttosto che un'altra. nasce da minaccia: GRAVE iure civili VALIDO SERIA iudicia bonae fidei NULLITA' e INGIUSTA RESTITUZIONE I° sec. a.C. pretore crea EXCEPTIO METUS non conteneva il nome del minacciante per questo detta “ exceptio in rem scripta” Successivamente ACTIO QUOD METUS CAUSA e poi IN INTEGRUM RESTITUTIO PROPTER METUM. CAUSA elemento essenziale dei negozi causali E' lo scopo lecito che l'ordinamento garantisce di raggiungere , è la giustificazione dello spostamento patrimoniale, è la funzione economica sociale del negozio. CAUSALI se manca causa è nullo NEGOZI ASTRATTI la causa è inespressa la struttura esprime l'effetto e non la causa Es : mancipatio, in iure cessi , stipulatio In linea di principio sono validi sempre poi col tempo in certi casi si richiese una causa (es per ACCEPTILATIO) e concedendo rimedi per i negozi astratti senza causa: Non adempiuti a)EXCEPTIO Già adempiuti creazione della CONDICTIO b) DENEGATIO ACTIONIS per la ripetizione di quanto prestato. Condictio indebiti Azione per la ripetizione dell'indebi to Qui chi acquistava la cosa trami te datio diveniva il proprietario e il solvente non poteva esperire la rei vindicatio ma solo al condictio inde biti. Nel dir. G. per l'esperibilit