La zona contigua e la zona economica esclusiva
Una delle caratteristiche del nuovo diritto del mare e' la previsione di zone sui generis, adiacenti al mare territoriale, entro le quali lo stato esercita non una piena sovranità, ma diritti relativamente a materie espressamente determinate. Accanto al m (0 pagine formato doc)
Untitled LA ZONA CONTIGUA E LA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA Una delle caratteristiche del nuovo diritto del mare e' la previsione di zone sui generis, adiacenti al mare territoriale, entro le quali lo stato esercita non una piena sovranità, ma diritti relativamente a materie espressamente determinate.
Accanto al mare territoriale (sottoposto alla sovranità dello stato) e all'alto mare (spazio sottoposto ad un regime di libertà) troviamo dunque zone intermedie. ZONA CONTIGUA : e' la zona entro la quale lo stato costiero puo' esercitare il controllo necessario per reprimere e prevenire le infrazioni alle sue leggi doganali, fiscali, sanitarie e d'immigrazione commesse nel suo territorio o nel suo mare territoriale. Essa è prevista sia dalla convenzione del '58 che dalla cnudm, la quale l'ha estesa a 24 miglia dalla linea di base. Precedenti storici importanti nel XVIII sec. quando la Gran Bretagna pretese di esercitare un controllo fiscale e doganale sulle navi dirette ai porti nazionali entro la distanza di 12 miglia dalla costa. Simili pretese furono avanzate dagli Stati Uniti dopo l'indipendenza e nel periodo del proibizionismo. ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA : e' una zona che non può estendersi oltre le 200 miglia a partire dalle linee di base di uno stato costiero, al quale spettano : 1. diritti sovrani ai fini della esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, delle acque, dei fondi marini e del loro sottosuolo, e circa le altre attivita' dirette a fini economici, come la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti e dai venti; 2. giurisdizione in materia di stabilimento e uso di isole artificiali, installazioni e strutture, in materia di ricerca scientifica marina e in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino. Agli altri stati spetta invece la libertà di navigazione. Esistono poi altre regole più specifiche: riguardo alle isole artificiali le navi devono rispettare determinate distanze di sicurezza e le stesse isole non possono essere collocate lungo le vie di circolazione essenziali alla navigazione internazionale. Sembra facile poter dire che allo stato costiero spettano tutte le attivita' concernenti lo sfruttamento economico della zona, mentre agli altri stati spettano tutte le attività connesse alle comunicazioni internazionali. Ma per alcune attività di cui la cnudm non parla sorgono problemi, come per es. per le esercitazioni navali militari. L'unico criterio nella cnudm è dato dalla disciplina delle cosiddette attività residuali. Per tali attività che non sono state previste dalla cnudm come spettanti allo stato costiero o ad altri stati in conflitto con questo si dovrebbe applicare ex conventione il criterio della equità con riguardo a tutte le circostanze pertinenti ... Il regime dello sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva : si tratta di una innovazione della cnudm che applica un cosiddetto esclusivismo attenuato a fa