Isitituzioni di diritto romano
Il possesso è nel suo significato originale era la signoria su una porzione dell’ager publicus (2 pagine formato doc)
IL POSSESSO IL POSSESSO LE SPECIE DI POSSESSO Possessio = nel suo significato originale era la signoria su una porzione dell'ager publicus.
Ogni possesso era qualificato in base al particolare tipo di concessione. Il terreno, salvo quello affittato a breve termine, poteva essere trasferito tra vivi o mortis causa. I possessori furono difesi dagli interdetti: retineandae e recuperandae possessionis. Verso la fine del periodo antico si sviluppò il processo di riassorbimento nella possessio dell'usus = esercizio di fatto della proprietà_ comportava solo l'uso e il godimento di un bene o di un complesso di beni. Si cerò quindi la distinzione tra chi possedeva la cosa come propria (possessor suo) e chi la possedeva perché altri gliela aveva data o lasciata prendere per un certo uso, esaurito il quale la cosa doveva essere restituita (alieno nomine)_ il primo fu considerato vero possessore e il secondo non essendo considerato un vero possessore era escluso dalla tutela interdettale. L'esclusione della tutela interdettale nei casi del possessore alieno nomine trovò però alcune eccezioni: il precarista, il creditore pignoratizio, il sequestratario. Il precario = istituto che consisteva nella benevola concessione, gratuita e revocabile in qualunque momento di un appezzamento di terra fatta da un gens ad un cliente. La sua tutela fu dovuta all'antichità dell'istituto. Il creditore pignoratizio e il sequestratario ( soggetto a cui le parti che litigavano sulla proprietà di una cosa la affidavano perché la conservasse fino alla decisione della controversia) = in questi casi la concessione della tutela interdittale dipese da valutazioni socio-politiche. Un altro criterio con cui i romani giudicavano se il possesso era tutelabile fu la causa possessionis = la possessio la cui causa fosse stata violenta , clandestina o precaria fu considerata non meritevole di tutela_ era un vizio relativo nel senso che era impossibile la tutela solo nei riguardi di colui al quale la cosa fosse stata strappata con la violenza e non nei confronti di terzi. POSSESSIO CORPORE E POSSESSIO ANIMO NELLE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA Si distinse nel possesso un elemento oggettivo (corpus_detenzione materiale) e un elemento soggettivo (animus_volontà di possedere il bene come proprio): distinzione importante in materia di acquisto del possesso. Giavoleno rifacendosi a Labeone parlò di animo posessionem apisci: acquistare il possesso con l'animo, nel caso in cui il compratore, senza prendere corporalmente il possesso del bene, vi ponesse con l'autorizzazione del venditore un proprio custode che possedeva per lui. L'acquisto richiedeva entrambi gli elementi. Cominciato il possesso si riteneva che nel caso dei beni immobili questo potesse continuare anche solo con l'animus per es: i pascoli invernali ed estivi di cui si conservava il possesso anche nella stagione in cui non si utilizzavano. Il possesso però poteva anche essere perduto solo animo: quando il possessore pur conserv