Diritti reali di godimento su cosa altrui

Diritti reali di godimento su cosa altrui: la servitù, l'usufrutto, l'usus, enfiteusi (5 pagine formato doc)

Appunto di gnagna1979

DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI

I diritti reali di godimento.

Precedenti dei diritti reali di godimento. Nell’elenco delle res mancipi come beni essenziali per l’esercizio dell’agricoltura intensiva abbiamo:
VIA = strada per carri
ACTUS = tratturo per greggi
ITER = sentiero da percorrere
AQUAEDUCTUS = canale o condotta d’acqua
Erano considerati nella loro corporalità e quindi ritenuti oggetto di proprietà a favore del proprietario del fondo.
Sempre con la l.a. sacramento in rem poteva affermare che erano suo come il fondo che possedeva.
Non per questo se le strade facevano parte di un terreno di un altro proprietario costui non poteva utilizzarli.
La via, l’actus, l’iter e l’aquaeductus essendo res mancipi venivano acquistati con mancipatio o in iure cessio ed erano tutelati con  la l.a.sacramento in rem, veniva considerati appendici del fondo a cui conducevano e non potevano essere trasferiti separatamente da questo.

I diritti reali su cosa altrui: diritti reali di godimento e di garanzia


DIRITTO REALE D'USO

Era possibile il loro usus che se si protraeva per 2 anni conduceva all’usucapio.
Verso la fine del periodo antico si delineanuna diversa concezione: quella per cui il proprietario di un fondo che poteva attraversare con un carro o un gregge o poteva condurvi acqua per il fondo altrui_ era titolare del ius ire agere (diritto di passare o del ius aquam lucere (diritto di condurre acqua).
Incominciano quindi a delinearsi nuove specie di rapporti che non possono configurarsi  come proprietà del dominus di un fondo su una parte corporale di un altro fondo.

Definizione dei diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca


DIRITTI REALI: ESEMPI

2.    IURA PRAEDIORUM O SERVITU’
Nell’ambito dei rapporti tra fondi si ha la configurazione di due categorie di iura:
_ iura praediorum rusticorum = fondi rustici destinati all’agricoltura.

Erano considerate res mancipi.
In questo caso si parlava di iura itinerum (diritti della strade) e iura aquarum (diritti delle acque)
_ iura praediorum urbanorum = fondi destinati alla costruzione e urbani. Erano considerate res nec mancipi
Qui invece si avevano iura stillicidiorum (diritti delle acque)  iura parietum (diritti dei muri) e iura luminum (diritti delle luci).

Quali sono i diritti reali di godimento


DIRITTO REALE DI ABITAZIONE

Queste espressioni corrispondevano al punto di vista del proprietario del fondo che traeva vantaggio dal rapporto_ fondo dominante.
Con il passare del tempo prevalse la terminologia ispirata all’ottica del proprietario dell’altro fondo chiamato servente e si parlò quindi di servitù.
Si ebbero anche servitù negative = negazione al proprietario del fondo servente del ius di esercitare la sua proprietà, per es: innalzare il proprio edificio.
La caratteristica delle servitù fu la doppia inerenza reale: non solo gravavano sul fondo servente ma appartenevano a chiunque fosse proprietario del fondo dominante_ erano in pratica considerate come una qualità del fondo.
La servitù doveva comunque essere economicamente utile al fondo dominante a ciò si collega la posizione topografica del fondo dominante rispetto a quello servente tale da rendere possibile che il primo traesse vantaggio dal secondo.