La tutela dei diritti
Descrizione della tutela giurisdizionale, delle situazioni giuridiche del processo (azione ed eccezione), onere della prova, efficacia delle sentenze e giudicato (4 pagine formato doc)
La tutela delle situazioni soggettive si realizza attraverso l'applicazione della legge da parte degli organi giudiziari dello Stato , i quali conferiscono effettività alle norme dirimendo l'eventuale lite, e ove necessario, imponendo l'attuazione coattiva dell'interesse protetto.
Per cui il soggetto che ritiene che un suo diritto è stato leso, può e deve rivolgersi al Giudice (art 24 Cost.) solo eccezionalmente potrà farsi giustizia da solo (c.d. autotutela) : in tutte le altre ipotesi ogni attività volta a tutelare un proprio diritto, compiuta con violenza o minaccia alle persone configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( artt. 392-393 c.p.).
L'insieme delle attività svolte dal Giudice per porre termine alla lite prende il nome di processo.
Il processo civile è diretto all'emanazione di una pronuncia del giudice attraverso la quale si pone fine ad una controversia tra parti di un rapporto disciplinato da norme di diritto privato.
Il processo ha inizio con una domanda che la parte, detta attore, rivolge all'organo giurisdizionale nei confronti della controparte, detta convenuto: sulla domanda dell'attore il giudice si pronuncia attraverso un provvedimento che prende il nome di sentenza.
L'attività sviluppata dal giudice è volta all'accertamento del fatto e alla individuazione della norma giuridica applicabile. I vari passaggi sono coordinati tra di loro e finalizzati all'emanazione del provvedimento finale, cioè appunto la sentenza.
Il processo civile è coordinato dal codice di procedura civile; la sua trattazione istituzionale è affidata ad altra specifica materia di studio universitario, ossia il diritto processuale civile
Per cui il soggetto che ritiene che un suo diritto è stato leso, può e deve rivolgersi al Giudice (art 24 Cost.) solo eccezionalmente potrà farsi giustizia da solo (c.d. autotutela) : in tutte le altre ipotesi ogni attività volta a tutelare un proprio diritto, compiuta con violenza o minaccia alle persone configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( artt. 392-393 c.p.).
L'insieme delle attività svolte dal Giudice per porre termine alla lite prende il nome di processo.
Il processo civile è diretto all'emanazione di una pronuncia del giudice attraverso la quale si pone fine ad una controversia tra parti di un rapporto disciplinato da norme di diritto privato.
Il processo ha inizio con una domanda che la parte, detta attore, rivolge all'organo giurisdizionale nei confronti della controparte, detta convenuto: sulla domanda dell'attore il giudice si pronuncia attraverso un provvedimento che prende il nome di sentenza.
L'attività sviluppata dal giudice è volta all'accertamento del fatto e alla individuazione della norma giuridica applicabile. I vari passaggi sono coordinati tra di loro e finalizzati all'emanazione del provvedimento finale, cioè appunto la sentenza.
Il processo civile è coordinato dal codice di procedura civile; la sua trattazione istituzionale è affidata ad altra specifica materia di studio universitario, ossia il diritto processuale civile