La famiglia nel diritto privato

Appunti molto schematici sul concetto di Famiglia, nel Diritto Privato, con tutte gli articoli basilari (10 pagine formato pdf)

Appunto di nicolafornasieri
L’atto con cui si crea la FAMIGLIA, ovvero quella società naturale fondata sul matrimonio, è appunto il MATRIMONIO, ovvero l’ATTO con cui un uomo e una donna costituiscono una FAMIGLIA.


Il MATRIMONIO è classificato come un NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE NON PATRIMONIALE, o ancora come ATTO o RAPPORTO.


Il MATRIMONIO è regolato dal diritto civile dello stato e da quello CANONICO della chiesa; per avere effetti civili però è necessaria la TRASCRIZIONE nei registri dello stato civile (salvo INTERDIZIONE GIUDIZIALE DELLO SPOSO/I, DIFETTO DI ETA’ MINIMA, DIFETTO DI LIBERTA’ DI STATO, ALTRI IMPEDIMENTI).


L’atto del matrimonio è accettabile dallo stato che venga regolato dalla chiesa; invece per quanto riguarda agli effetti, essi vengono regolati esclusivamente dalla disciplina civile.


L’atto del matrimonio è PERSONALE, NON PREVEDE RAPPRESENTANZA, NON HA TERMINE NE CONDIZIONE, e si traduce in un documento sottoscritto da entrambi i componenti, valevole come MEZZO DI PROVA.


 Sono IMPEDIMENTI ASSOLUTI, ovvero condizioni soggettive che l’ordinamento riconosce come incompatibili alla formazione del vincolo, l’ETA’ che non può esser inferiore ai 18 anni (tranne i 16enni con approvazione tribunale), l’INTERDIZIONE GIUDIZIALE per infermità di mente, la NON LIBERTA’ DI STATO (nel caso di preesistente stato matrimoniale per uno dei due coniugi, ancora non sciolto)..