Diritto dell'informazione e della comunicazione, Zaccaria: riassunto

Diritto dell'informazione e della comunicazione: riassunto dei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 del libro di R. Zaccaria (31 pagine formato doc)

Appunto di alepaciocca

DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, ZACCARIA: RIASSUNTO

Articolo 21: Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando via sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore fare denunzia all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Libertà di manifestazione del pensiero, art 21 Costituzione: spiegazione


DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: RIASSUNTO

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
PROFILO ATTIVO:  è definito come la libertà di informare e definisce la posizione soggettiva del titolare della libertà d’informazione, cioè di colui che elabora e che diffonde presso il pubblico notizie, fatti e informazioni.
PROFILO PASSIVO: si riferisce alla libertà di essere informati, “libertà-diritto” di essere informati. Accanto alla libertà d’informazione c’è anche il diritto di ricercare le fonti e di accedere alle stesse.
LIMITI ESPLICITI: l’unico limito esplicito è il buon costume, fondato sul significato di comune senso del pudore e di pubblica decenza e relativo essenzialmente alla sfera della morale sessuale. Infatti l’art. 529 c.p. precisa che “ agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”. La Corte ha precisato che il buon costume non può essere fatto coincidere con la morale o la coscienza etica ma deve intendersi come un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l’inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, della dignità personale e del sentimento morale dei giovani.
A questo limite però non è soggetta l’opera d’arte o di scienza però rimane una questione di fondo: quella generale dei criteri per individuare le opere artistiche o scientifiche.

Diritto dell'informazione e della comunicazione, articolo 21 Costituzione: spiegazione


RIASSUNTO DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, ZACCARIA

LIMITI IMPLICITI: si classificano in due grandi categorie:
-  quelli che derivano dal rilievo costituzionale di situazioni giuridiche facenti capo a soggetti privati o a gruppi sociali; sono i cosiddetti diritti della personalità: diritto alla riservatezza, all’onorabilità, alla reputazione, alla dignità sociale, diritti di natura civilistica come il diritto d’autore o le opere d’ingegno;
- quelli che derivano dalla tutela di interessi di natura pubblicistica. Oltre ai limiti pacificamente conosciuti, come quello fondato sull’interesse all’amministrazione della giustizia, la Corte costituzionale ne ha riconosciuti altri di + dubbia legittimità, come il prestigio del Governo e della Pubblica Amministrazione, la sicurezza dello Stato e il prestigio dell’economia pubblica.