Poteri formali e sostanziali del Presidente della Repubblica
Riassunto sui poteri del Presidente della Repubblica: formali e sostanziali (2 pagine formato doc)
POTERI FORMALI E SOSTANZIALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica.
È eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Consiglio Regionale, tranne la Val d'Aosta che ne ha solo uno (in questo modo si ottiene vasta rappresentatività).Uno dei tre delegati deve essere espressione della minoranza del Consiglio Regionale.
Modalità di elezione per scrutinio segreto (quando si parla di nomine di persone vale sempre la regola dello scrutinio segreto); nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri dell'assemblea (cioè del Parlamento allargato).
A partire dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune integrato (degli aventi diritto).
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Presidente della Repubblica: funzioni e poteri
POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art.
84-85 Cost. Durata 7 anni perché deve essere superpartes rispetto al Parlamento.30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente della Camera dei Deputati deve convocare il Parlamento in seduta comune.
La maggioranza degli studiosi parla di proroga nel caso di rinvio della scadenza per coincidenza con la scadenza delle Camere (Art. 85 c. 3). Questo perché le Camere in scadenza potrebbero non essere più rappresentative.
Il Presidente della Repubblica entra in carica nel momento in cui giura (di fronte al Parlamento in seduta comune, non più integrato).
Il mandato del Presidente della Repubblica può terminare:
- alla scadenza;
- in caso di morte;
- in caso di impedimento permanente;
- in caso di dimissioni;
- decadenza per perdita di uno dei requisiti di eleggibilità.
Il Presidente della Repubblica: poteri formali e sostanziali
QUALI SONO I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Poteri del Presidente della Repubblica
Art. 89 Cost. (c. 2: Es. atto di scioglimento delle Camere, atto di nomina dei Ministri, devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio).
Art. 90 Cost. c. 1: nell'esercizio delle sue funzioni è irresponsabile sia politicamente che giuridicamente perché questa questa responsabilità la assume il Ministro (perché non avendo funzioni di Governo non può avere una responsabilità sugli atti); però, poiché non ci può essere un legibus solutus, la responsabilità deve assumersela qualcun altro.
Fuori dall'esercizio delle sue funzioni risponde al pari degli altri cittadini per le sue funzioni, sia penalmente che civilmente, con la possibilità di eseguire qualsiasi tipo di atto processuale contro di lui.
Gli studiosi sono dell'idea che dovrebbe esistere la prassi per cui fino alla fine del mandato dovrebbero interrompersi le indagini, ma la Costituzione non stabilisce questo.
Resta il tema delicato di stabilire quando il Presidente della Repubblica sia nell'esercizio delle sue funzioni.
Es. Presidente Cossiga: anche al di fuori delle proprie funzioni “apostrofava” in modo colorito delle persone. Alla fine la persona insultata ritirò la denuncia, quindi non venne formulata una sentenza.
Il Presidente della Repubblica: riassunto breve
MANSIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Atti del Presidente della Repubblica:
- atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: se il Presidente dà forma all'atto ma il contenuto è stabilito dal Governo (qui si spiega la responsabilità del Ministro proponente per gli atti);
- atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: sia la forma che il contenuto sono decisi dal Presidente della Repubblica, quindi la controfirma ministeriale assume un altro significato come responsabilità (qui si tratta di Ministro competente);
- atti complessi: atti formalmente del Presidente ma il cui contenuto è derivante dal concorso della volontà sia del Presidente della Repubblica che del Ministro (o del Presidente del Consiglio).