Istituzioni di diritto romano: le donazioni
Origini dell'istituto, donazioni in dando, in obligando e in liberando, forme della donazione, divieto di donazioni tra coniugi, donazioni mortis causa (2 pagine formato pdf)
Donazioni
Sino a tutta l'età classica la donazione non fu per il diritto romano un negozio autonomo, ma una possibile causa di negozi giuridici astratti, in quanto si effettuava adottando altri schemi negoziali, quali la mancipatio, l'in iure cessio, la traditio, la stipulatio, l'acceptilatio.
In relazione al negozio impiegato, la donazione poteva avere effetti diversi, così se effettuata con mancipatio, in iure cessio e traditio aveva effetti reali, se operata invece mediante stipulatio aveva effetti obbligatori; altresì effetti estintivi di obbligazione se il donante faceva acceptilatio del proprio credito. Da qui la distinzione delle donazioni in dando (quelle ad effetti reali), in obligando (quelle ad effetti obbligatori) ed in liberando (quelle che consistevano nella remissione di un debito). Nel 204 a.C. fu approvata una lex Cincia che proibiva le donazioni al di sopra di un certo limite (c.d. donazioni ultra modus); era una lex imperfecta, perché non stabiliva l'invalidità delle donazioni effettuate contro il divieto, né sanzioni per i trasgressori. Ad un certo momento (dopo la lex Aebutia) intervenne in materia il pretore, il quale propose nel suo editto una exceptio legis Cinciae, un mezzo di difesa in favore del donante in dando o in obligando, che non avesse dato esecuzione alla donazione, il quale se convenuto in giudizio dal donatario, avrebbe potuto spiegare l'exceptio. Superate le ragioni che avevano determinato l'emanazione della legge, la giurisprudenza e le cancellerie imperiali ne ridussero la portata, sino ad affermare il principio morte Cincia removetur, per via del quale la morte del donante aveva come effetto quello di rendere irrevocabile la donazione. Ecco che si dissero perfectae le donazioni irrevocabili, imperfectae le altre. Sotto Costantino, la donazione acquista la sua autonomia di negozio causale, venendo ad essere qualificata contractus. Per essa si esige la forma scritta, la consegna della cosa in presenza dei vicini e la registrazione presso un ufficio pubblico. Una volta adempiute tali formalità viene considerata perfecta e come tale irrevocabile, in difetto è invalida. Con Giustiniano, che torna a legiferare in materia, è richiesta la traditio per il passaggio della proprietà e si riconosce efficacia anche alle donazioni obbligatorie, pur se realizzate con semplice patto anziché col ricorso alla stipulatio. La validità dell'atto è subordinata alla forma scritta e alla registrazione solo quando si tratta di donazioni eccedenti i 330 solidi, poi 500. Non vengono ripristinati i meccanismi della lex Cincia. Le donazioni tra coniugi. Nei decenni successivi all'emanazione della lex Cincia si affermò il principio - probabilmente attribuito ai mores - che vietava le donazioni tra coniugi, da mettere in relazione alla diffusione dei matrimoni sine manu; in essi, non appartenendo marito e moglie alla stessa familia, una donazione avrebbe comportato spostamenti patrimoniali da una famiglia all'altra, con grave pregiudizi