Le cognitiones nel diritto privato romano
Descrizione dettagliata della procedura processuale nel periodo classico e giustianeo (4 pagine formato doc)
L’ambito di applicazione delle cognitiones deve vedersi in considerazione anche della difficile applicazione del processo formulare nelle province, le quali rimasero spesso legate ai modelli processuali locali; con la concessione nel 212 dc della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero il processo formulare teoricamente venne applicato uniformemente in tutto il territorio.
Nella realtà dei fatti non tutti gli istituti sia di diritto civile che penale vennero tutelati con processi formulari ne con le legis actiones che comunque erano state smantellate. Vennero così introdotte le cognitiones così definite extra ordinem. Queste cognitiones riposavano sull’auctoritas principis e rispecchiarono il potere esercitato per primo da Augusto di pronunciare sentenze sia in materia civile sia penale tanto in primo grado quanto in appello. Appello qui non è da intendere come “impugnazione” di una sentenza già emanata bensi come invocazione del giudizio del principe il cui fondamento era una legge del 30 ac fatta emanare da Ottaviano.
Augusto inizio a giudicare in materia penale e anche in materia civile essenzialmente come giudice di primo grado dato che per molto tempo l’appello non era ancora proponibile se non nei confronti di sentenze emanate in una cognitio non imperiale, praticate già dal tempo di Augusto.
Gli imperatori successivi invece che delegare i giudizi ai pretori iniziarono a creare degli uffici appositi per decidere le varie questioni o a delegare dei giudici ordinari a pronunciare a loro nome rendendo le loro sentenze inappellabili come se fossero pronunciate proprio da loro stessi.