Diritto dei beni culturali e del paesaggio: riassunto
Diritto dei beni culturali e del paesaggio: riassunto del testo di N. Grasso e M. A. Cabiddu sul concetto di bene culturale e le leggi relative (14 pagine formato doc)
DIRITTO DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO RIASSUNTO
Diritto di beni culturali e del paesaggio.
ART.
ART. 117 ( TUTELA ALLO STATO E VALORIZZAZIONE ALLE REGIONI )
ART. 118 ( SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE – avviata dalla Legge Ronchey del 1994
E VERTICALE )
- TESTO UNICO DELLE DISPOSIZONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ( d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 )
- CODICE URBANI
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO entrato in vigore il 1° maggio 2004
( emanato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 )
La tutela del patrimonio artistico e culturale
SPIEGAZIONE CODICE DEI BENI CULTURALI
- CONCETTO DI BENE CULTURALE - Il recente codice ricomprende sotto la categoria del patrimonio culturale sia i beni culturali, ovvero “ le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, , presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge e in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà “, sia quelli paesaggistici, cioè gli immobili e le aree indicati nell’art. 134 “ costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge “.
Art 1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione..Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
La tutela dei beni culturali, appunti
APPUNTI DI LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero.
[comma così sostituito dal D.Lgs. 156/2006]. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela [anche su raccolte librarie private, nonché: parole soppresse dal D.Lgs.156/2006] su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.