Legislazione del turismo
Riassunto di parte del libro da studiare per l'orale (4 pagine formato doc)
Le agenzie di viaggio e turismo rientrano nella categoria delle imprese turistiche, a carattere privatistico, con lo scopo di fornire servizi turistici dietro corrispettivo; quindi la loro legislazione è, in parte, di diritto privato (per esempio, la disciplina del contratto di viaggio presente nella CCV e nella Direttiva), ma a loro è anche riferita una specifica disciplina di diritto amministrativo, sulle condizioni x l'esercizio dell'impresa (la prima legge organica sulle condizioni x l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo risale al 1937).
La disciplina delle agenzie di viaggio si configura, attraverso i d. lgs di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, come parte della materia "turismo" di competenza regionale (art. 117 Cost)→ il d.lgs. n.6 del 1972 comprende tra le funzioni amministrative da trasferire alle Regioni quelle, prima esercitate da organi dello Stato, relative alle agenzie di viaggio.
Le Regioni, avendo acquisito poteri amministrativi sulle agenzie di viaggio, possono approvare la relativa disciplina legislativa, ricavando i principi fondamentali della materia dalla legge del 1937.
I principi fondamentali sono espressamente recati dalla legge quadro n. 217 del 1983, art.9, che diventa il perno dell'attività legislativa regionale. L'adeguamento all'ordinamento della CE porta ad incrementare e sovrapporre la disciplina di principio con le norme del d. lgs. 23/11/1991 n.392. Parti dell'art. 9 vengono, però, abrogate dal d. lgs. n.112 del 1998, perché relative a compiti divenuti superflui e, poi, l'art.9 viene interamente abrogato, con tutta la legge n. 217 del 1983, a partire dal 2002, quando è entrato in vigore il d.p.c.m. 13/9/2002, di recepimento dell'accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sui principi x l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
La disciplina delle agenzie di viaggio si configura, attraverso i d. lgs di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, come parte della materia "turismo" di competenza regionale (art. 117 Cost)→ il d.lgs. n.6 del 1972 comprende tra le funzioni amministrative da trasferire alle Regioni quelle, prima esercitate da organi dello Stato, relative alle agenzie di viaggio.
Le Regioni, avendo acquisito poteri amministrativi sulle agenzie di viaggio, possono approvare la relativa disciplina legislativa, ricavando i principi fondamentali della materia dalla legge del 1937.
I principi fondamentali sono espressamente recati dalla legge quadro n. 217 del 1983, art.9, che diventa il perno dell'attività legislativa regionale. L'adeguamento all'ordinamento della CE porta ad incrementare e sovrapporre la disciplina di principio con le norme del d. lgs. 23/11/1991 n.392. Parti dell'art. 9 vengono, però, abrogate dal d. lgs. n.112 del 1998, perché relative a compiti divenuti superflui e, poi, l'art.9 viene interamente abrogato, con tutta la legge n. 217 del 1983, a partire dal 2002, quando è entrato in vigore il d.p.c.m. 13/9/2002, di recepimento dell'accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sui principi x l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.