Costituzione della Repubblica Francese
Costituzione della Repubblica Francese. V Repubblica (4 ottobre 1958) (19 pagine formato doc)
PREAMBOLO.
Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946.
Sulla base di tali principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai territori d'oltremare, che manifestano la volontà di aderirvi, nuove istituzioni fondate sull'ideale comune di libertà, di eguaglianza e di fraternità, e concepite in vista della loro evoluzione democratica. Art. 1. - La Repubblica e i popoli dei territori d'oltremare che, per un atto di libera determinazione, approvano la presente Costituzione formano una Comunità. La Comunità è fondata sull'eguaglianza e la solidarietà dei popoli che la compongono. TITOLO I. LA SOVRANITÀ. Art. 2. - La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze.