processo di cognizione
Modifiche introdotte dalla legge 80/2005 (3 pagine formato doc)
PROCESSO DI COGNIZIONE: PROCESSO DI COGNIZIONE: Ci sono quattro momenti da considerare per il processo di cognizione 1940 emissione del codice 1950 prima riforma 1990 la legge 353 seconda riforma segna un ritorno al codice.
2005 la legge 80 terza riforma che segna un ritorno al passato. Dobbiamo considerare i diversi orientamenti della riforma che si possono riassumere in 8 punti: 1-“La disciplina più rigorosa delle preclusioni e ritorno alla disposizioni pre-riforma cioè ritorno al passato” Nuova disciplina dei processi civili del rito del lavoro che viene sostituito dal rito ordinario. Secondo la legge 353/90 quindi nella legislazione vigente il convenuto si deve costituire in giudizio 20 giorni prima solo in 2 casi : che intenda chiamare il terzo in causa intende proporre una domanda riconvenzionale invece con la legge 80/2005 dovrà costituirsi pure 20 giorni prima per presentare tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. L'art 163 che disciplina l'atto di citazione indica gli elementi che deve contenere sono :le prove che possono essere costituende o pre-costituite, prove documentali e prove testimoniali che nell'atto di citazione dovrebbero essere indicate, da sottolineare è il termine “dovrebbero essere” perché non esiste una sanzione nell'ipotesi in cui la parte non indichi le prove o gli elementi di cui tende avvalersi e lo stesso vale per quanto riguarda l'art 167. Oggi abbiamo 2 tipi di processi : quelli che si svolgono secondo il rito pre-novella presentati davanti alle sezioni stralcio dove le prove possono essere presentate in qualunque momento, e l'altro rito secondo la legge 353/90 che torna alla disciplina originaria cioè alla sua data di emanazione del 1940 cioè le prove dovevano essere presentate nel primo scritto difensivo. Gli articoli 166 e 167 sono completati dall'art 184 testo introdotto dalla novella e con la legge 80/2005 dall'art 183. 2- “Nuovo sistema di termine perentorio per il deposito degli scritti difensivi al quale si affiancano l'introduzione dei termini per il deposito dei provvedimenti del giudice.” Se si guardano i processi con il vecchio rito pre-novella del 90' quando la causa era ritenuta matura per la decisione era rimessa al colleggio . Prima il giudice quando la causa era matura invitava le parti a precisare le conclusioni e poi la causa era rimessa al colleggio e qui le parti avevano la possibilità di depositare 10 giorni prima dell'udienza stabilita la comparsa conclusionale , 5 giorni prima la cosiddetta memoria di replica, teniamo presente che mentre per il vecchio rito davanti alle sezioni stralcio si applica il 190 mentre per il vecchio rito davanti al giudice di appello si applica la vecchia disciplina cioè la causa viene rinviata all'udienza collegiale e 10 giorni prima devono essere depositate le comparse conclusionali e 5 giorni prima le memorie di replica . La novella del 1990 introduce un sistema nuovo che vale per tutte le cause