Falso in bilancio

Note sintetiche su ormativa sul falso in bilancio ed aspetti economici (13 pagine formato pdf)

Appunto di crudeli100
Il reato di false comunicazioni sociali nella precedente normativa art.
2621 cc.


Il reato è posto a carico dei promotori, dei soci fondatori, degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori che "fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime".

a) Il campo di applicazione di tale norma era diventato sempre più ampio in quanto attraeva non solo le false comunicazioni rese attraverso il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, ma altresì quelle contenute nei documenti inviati alle Authorities.

b) L'applicazione della norma abbracciava anche ipotesi di imputazione di valori a voci diverse dalla causale originaria.

c) La dimostrazione dell'intento fraudolento di cui all'art. 2621 veniva spesso superata dall'opinione che il comportamento illecito, in quanto posto in essere, dovesse considerarsi doloso.

d) Il problema della "rilevanza relativa del falso" non era considerato da larga parte di giuristi e magistrati.

È stato rilevato che qualsivoglia fattispecie operativa di illecito veniva configurata come reato ai sensi dell'art.
2621. Mancava una nitida linea di demarcazione tra l'inosservanza delle norme civilistiche che regolano la materia di bilancio ed il reato in discorso.

Postulati (principi generali) di bilancio e reato di false comunicazioni sociali.