Enti locali, comuni, province e regioni

Riassunto di un testo sugli enti locali : le autonomie locali nell'evoluzione legislativa. (18 pagg., formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di redazione
IL CONSIGLIO COMUNALE E PROVINCIALE LE AUTONOMIE LOCALI NELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA PREMESSA Pur se la Costituzione repubblicana ha inteso attribuire garanzie e significati nuovi alle autonomie locali, il sistema locale italiano è rimasto a lungo regolato da normative emanate in epoca precostituzionale, a loro volta spesso ripetitive di schemi e formule risalenti ad epoca assai più antica.
IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI Il sistema locale italiano è rimasto a lungo disciplinato da una normativa antica, e proprio l'istituzione delle Regioni ordinarie, ha posto in risalto tutta l'inadeguatezza della disciplina comunale e provinciale. La nuova attenzione per le riforme istituzionali, ha consentito l'approvazione della l.
142/1990 di un nuovo ordinamento delle autonomie locali. LA LEGGE 142/1990, SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI La legge ridefinisce gli assetti del sistema comunale e provinciale sulla base di questi criteri: Autonomia statutaria. E' riconosciuta per la prima volta a Comuni e Province la facoltà di dotarsi di propri Statuti, spettando ad essi (approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza dei 2/3 dei membri o, in difetto, per due volte dalla maggioranza assoluta) stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, determinando, in particolare le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di decentramento e d'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Organi di governo. Le norme degli Statuti dovranno rimanere nell'ambito dello schema definito dalla legge per quanto riguarda l'assetto degli organi di governo identificati in: Consiglio (organo deliberativo), Giunta (organo esecutivo), Sindaco o P.d.P. (organo monocratico). Competenze degli organi. Al Consiglio è riconosciuto un ruolo d'indirizzo e controllo, adottando gli atti fondamentali tassativamente indicati dalla legge (statuti, regolamenti, bilanci, piani, programmi ecc.); la competenza generale residuale (un tempo attribuita al Consiglio) è ora demandata alla Giunta; il Sindaco e il P.d.P. rappresentano l'ente, sovrintendono al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti. Il Sindaco mantiene del resto la tradizionale qualità d'ufficiale del Governo. Elezione degli esecutivi. L'elezione del Sindaco e del P.d.P., nonché della Giunta spettano al Consiglio e si effettua con un'unica votazione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta, deve avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti. Composizione della Giunta. Viene introdotta la possibilità (quando sia previsto dallo Statuto) di eleggere assessori cittadini non consiglieri. Dirigenza amministrativa. Con la distinzione tra compiti di direzione politica, attribuiti agli organi elettivi, e compiti amministrativi, attribuiti appunto ai dirigenti cui spetta il compito di attuare gli obiettivi fissati dai primi. Compiti del Comune. Il Comune si configura come ente esponenziale degl