Diritto intermedio
Sintesi sul Periodo del cosiddetto "droit intermediaire" (1789-1799) (3 pagine formato doc)
Nel cosiddetto
periodo del "diritto intermedio" il legislatore rivoluzionario
procede all'emanazione di una serie di norme di carattere
settoriale, che investono cioè determinati ambiti, materie, istituti
del diritto civile e penale, e con cui si cerca di dare attuazione al
"programma" di riforme contenuto nella Dichiarazione dei
diritti dell'uomo e del cittadino, di rendere effettiva la
tutela di quei diritto naturali soggettivi positivizzati nel corpo
della Dichiarazione stessa.
E' questo il caso degli interventi di riforma realizzati nel campo del diritto di famiglia e delle successioni:
- presso ogni Comune sono creati i Registri dello stato civile affidati a pubblici ufficiali, dove si dovranno registrare le nascite, le morti, i matrimoni, i divorzi, e tutto ciò che concerne appunto lo status civile dei cittadini; si sottrae dunque questa competenza ai parroci, che fino a questo momento avevano provveduto alla conservazione di tali dati nei registri parrocchiali
- il matrimonio non è più un vincolo di natura religiosa e indissolubile: esso è ora considerato a tutti gli effetti come un contratto di diritto civile, con la conseguenza che è celebrato da pubblici ufficiali; inoltre, il matrimonio religioso non ha effetti per lo Stato, quindi se i coniugi vogliono che il loro matrimonio produca effetti civili, cioè degli effetti ai sensi della legge, è necessario sposarsi in Comune; come tutti i contratti il matrimonio può, poi, essere sciolto e lo strumento per sciogliere il vincolo matrimoniale è il divorzio; non c'è più, invece, la separazione personale contemplata dal diritto canonico, che in passato era stato l'unico rimedio a disposizione di due coniugi che non volessero più vivere insieme (si potevano separare ma non risposare, perchè il vincolo matrimoniale era indissolubile); il divorzio è di 2 tipi
.
E' questo il caso degli interventi di riforma realizzati nel campo del diritto di famiglia e delle successioni:
- presso ogni Comune sono creati i Registri dello stato civile affidati a pubblici ufficiali, dove si dovranno registrare le nascite, le morti, i matrimoni, i divorzi, e tutto ciò che concerne appunto lo status civile dei cittadini; si sottrae dunque questa competenza ai parroci, che fino a questo momento avevano provveduto alla conservazione di tali dati nei registri parrocchiali
- il matrimonio non è più un vincolo di natura religiosa e indissolubile: esso è ora considerato a tutti gli effetti come un contratto di diritto civile, con la conseguenza che è celebrato da pubblici ufficiali; inoltre, il matrimonio religioso non ha effetti per lo Stato, quindi se i coniugi vogliono che il loro matrimonio produca effetti civili, cioè degli effetti ai sensi della legge, è necessario sposarsi in Comune; come tutti i contratti il matrimonio può, poi, essere sciolto e lo strumento per sciogliere il vincolo matrimoniale è il divorzio; non c'è più, invece, la separazione personale contemplata dal diritto canonico, che in passato era stato l'unico rimedio a disposizione di due coniugi che non volessero più vivere insieme (si potevano separare ma non risposare, perchè il vincolo matrimoniale era indissolubile); il divorzio è di 2 tipi
.