Magistrature del periodo repubblicano

Appunti riassuntivi riguardanti le magistrature del periodo repubblicano. (file .doc, 5 pag) (0 pagine formato doc)

Appunto di crycall2000
Ricerca sulle magistrature del periodo repubblicano Ricerca sulle magistrature del periodo repubblicano Le magistrature del periodo repubblicano, ancor più di quelle dell'Impero, si distinguevano radicalmente da quelle degli Stati moderni sia per le loro caratteristiche generali che per la loro classificazione e suddivisione.Le magistrature della repubblica romana si distinguevano per varie caratteristiche: ELETTIVITÀ, ANNUALITÀ, COLLEGIALITÀ, DIRITTO DI VETO E DI INTERCESSIONE GRATUITA, RESPONSABILITÀ.ELETTIVITÀ:A Roma erano elettive non solo le cariche direttive e rappresentative, cioè il consolato e il tribunato, ma anche quelle di carattere giudiziario e amministrativo (pretura, questura, censura) per le quali oggi sono richiesti titoli di studio e speciali corsi.Roma in origine era una città-stato e alcune funzioni amministrative riguardanti il patrimonio pubblico, l'igiene, il traffico, l'edilizia sono curate dagli assessori, cioè da certi membri del consiglio comunale, eletti dalla popolazione, così a Roma le stesse funzioni, ed altre ancora, si affidavano ai magistrati appositamente eletti fra le persone che per esperienza e per naturale intelligenza si ritenevano particolarmente idonee.I magistrati così eletti avevano alle loro dipendenze degli impiegati che potevano essere schiavi o liberti con mansioni esecutive.
Questi impiegati, con l'espandersi dello Stato romano finirono per costruire una numerosa burocrazia simile a quella che oggi cura la pubblica amministrazione.ANNUALITÀ:L'annualità delle cariche deriva dal timore che la gestione di una carica, protraendosi oltre un anno, potesse indurre chi l'occupava a crearsi, come oggi si direbbe, una situazione di potere, tale da costituire un pericolo per la libertà degli altri cittadini.
Naturalmente la limitazione della carica ad un anno poteva portare di conseguenza che un magistrato non potesse condurre a termine un'opera per la quale egli era particolarmente adatto: a tale inconveniente si poneva talvolta rimedio col concedere al console e al pretore di continuare le sue funzioni, anche dopo deposta la carica, con la qualifica di proconsole o propretore.COLLEGIALITÀ:La collegialità, cioè il dover gestire una carica non da solo, ma insieme con uno o più colleghi, era un'altra limitazione del potere di un magistrato, derivante anch'essa dalla preoccupazione che chi governava da solo, senza controllo, potesse abusare della carica a danno dei singoli cittadini.DIRITTO DI VETO E DI INTERCESSIONE:Connesso con la collegialità era il diritto di veto, pur esso diretto a limitare il potere dei pubblici magistrati. Infatti, quando un magistrato non approvava l'azione del suo collega poteva fermarne l'esecuzione opponendo il suo “veto” il che poteva causare la paralisi di ogni attività. Per rimediare a tale inconveniente i magistrati o comandavano a turno (un mese l'uno, un mese l'altro) oppure si ripartivano i compiti da eseguire in modo che nessuno fosse di ostacolo all'altro.Il d