L'attività di diritto privato dell'amministrazione pubblica

La formula "attività di diritto privato della p.a" descrive l'ipotesi che la pubblica amministrazione, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, possa avvalersi, oltre che del diritto pubblico, anche dei mezzi e delle forme del diritto privato (18 pagine formato doc)

Appunto di redazione
Lezione 12 Lezione 12L'ATTIVITÀ DI DIRITTO PRIVATO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA La p.a., nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, può avvalersi, oltre che dei mezzi e delle forme del diritto pubblico (provvedimenti amministrativi), anche dei mezzi e delle forme del diritto privato (negozi giuridici di diritto privato).
Tale ultima ipotesi è descritta riassuntivamente dalla formula attività di diritto privato della P.A.. L'ATTIVITÀ DI DIRITTO COMUNE delle PP.AA può essere classificata in:1. attività "strumentale" = attività di diritto comune che l'amministrazione pone in essere per provvedere alla proprie necessità quotidiane (es. acquisto di oggetti di cancelleria), che è affidata ad appositi uffici (c.d.
economati);2. attività amministrativa di diritto privato istituzionale = attività amministrativa di diritto comune posta in essere da quei soggetti pubblici che si muovono esclusivamente nell'ambito del diritto privato ed operano con le relative forme (e.p.e.). Solo gli organi di vertice di questi soggetti, invero, hanno il potere di adottare anche provvedimenti amministrativi;3. attività amministrativa di diritto privato equivalente = attività amministrativa di diritto comune posta in essere dai soggetti pubblici autorizzati ad utilizzare le forme del diritto privato in luogo di quelle del diritto pubblico.L'attività amministrativa, in ogni caso, è e resta funzionale al perseguimento ed al soddisfacimento dell'interesse pubblico.Ne deriva che l'amministrazione, che opera attraverso le forme del diritto comune, deve, da un lato, dar conto delle ragioni d'interesse pubblico che la inducono  preferire lo strumento negoziale a quello provvedimentale (cfr. attività amministrativa di diritto privato equivalente). D'altro lato, ed in ogni caso, dar conto della possibilità effettiva di realizzare l'interesse pubblico (anche) attraverso il ricorso alle forme ed ai mezzi del diritto privato (cfr. attività amministrativa di diritto privato istituzionale ed equivalente).Tale esigenza è soddisfatta con l'adozione del procedimento di evidenza pubblica, che prevede un'autorizzazione a contrattare (che interviene nel momento della formazione della volontà delle parti), ed un successivo controllo di garanzia (vero e proprio procedimento amministrativo, che si svolge tra autorità procedente ed autorità di controllo, ed è finalizzato alla verifica delle ragioni di pubblico interesse che inducono la P.A. ad optare per lo strumento negoziale).  Il campo di applicazione di tale modulo procedimentale abbraccia tutti i contratti stipulati dallo Stato e dagli enti pubblici (per i quali il ricorso al procedimento era già obbligatorio secondo la legge), nonché, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, ai contratti stipulati dai concessionari di pubblico servizio e dalle società risultanti dal processo di privatizzazione, a causa del carattere pubblico degli interessi tutelati.Strutturalmente, l'evidenza pubblica è articolata in 4 (rectius: 3)  fasi