La giustizia amministrativa
Dispensa su quella parte del diritto amministrativo che ha ad oggetto l'analisi degli strumenti e degli istituti attraverso i quali il singolo perviene alla tutela delle proprie posizioni giuridiche nei confronti dell'amministrazione (4 pagine formato doc)
Lezione 17 Lezione 16LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Questa parte del diritto amministrativo ha ad oggetto l'analisi degli strumenti e degli istituti attraverso i quali il singolo, direttamente od indirettamente, perviene alla tutela delle proprie posizioni giuridiche nei confronti dell'amministrazione.
Ne deriva che, anzitutto, è opportuno definire il concetto di "giustizia amministrativa", identificarne la funzione e tratteggiarne, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, gli strumenti operativi. La locuzione "giustizia amministrativa" identifica l'insieme dei mezzi attraverso i quali i singoli cittadini ottengono la tutela delle posizioni soggettive inerenti alla loro sfera giuridica. Tutela che passa attraverso la considerazione del comportamento tenuto dall'amministrazione alla luce delle regole giuridiche che ne disciplinano l'agire.Ne deriva che gli strumenti di giustizia amministrativa sono connotati da una "bivalenza funzionale". Essi, invero, sono strumenti di garanzia del cittadino nei confronti della P.A. ed al contempo strumenti di accertamento del corretto esercizio del potere amministrativo, al fine di garantire la legalità e l'opportunità dell'azione amministrativa.Tale bivalenza della giustizia amministrativa, però, è apprezzabile esclusivamente in prospettiva "d'insieme". L'analisi concreta degli strumenti mostra, infatti, che ciascuna classe presenta una tendenza verso l'una o l'altra delle due funzioni.L'orientamento generalmente prevalente distingue traA. RIMEDI GIURISDIZIONALI = insieme dei mezzi di giustizia amministrativa orientati alla garanzia del cittadino piuttosto che alla garanzia della legalità dell'azione amministrativa. Tali strumenti, infatti, sono connotati connotati dall'essere preordinati alla protezione delle situazioni giuridiche dei singoli dalle lesioni che ad esse possano essere causate dal comportamento della P.A. (funzione di garanzia del cittadino diretta)Ciò che trova conferma nella circostanza che si tratta di mezzi che prevedono l'intervento di un soggetto esterno all'organizzazione amministrativa (giudice) che opera secondo regole diverse da quelle che disciplinano l'agire amministrativo (norme processuali).In tale categoria trovano collocazione:1. Il giudizio amministrativo (in senso proprio e stretto) = processo che si svolge davanti al complesso T.A.R. - Consiglio di Stato (giudice amministrativo = g.a.), secondo regole proprie - che nel tempo hanno assunto una consistenza simile a quelle del processo civile e del processo penale ordinari - (cfr. artt. 103 e 125 Cost., nonché R.D. n. 1054/24 e l. n. 1034/71).2. Il giudizio ordinario = processo ordinario peculiare. Cioè a dire, processo che si svolge davanti al giudice ordinario (autorità giurisdizionale ordinaria = a.g.o.), con l'applicazione della disciplina ordinaria corretta con l'applicazione di regole particolari, che operano qualora il processo si svolga nei confronti della P.A. (cfr. artt. 4 e 5 dell'allegato E alla l.n. 2248/1865, nonch