L'attivitá amministrativa: nozione e principi costituzionali

L'attività amministrativa, indipendentemente dal modo di estrinsecarsi (comportamenti giuridicamente rilevanti o no), è vincolata al rispetto di alcuni principi fondamentali, che sono posti, espressamente od implicitamente, dalla Costituzione (17 pagine formato doc)

Appunto di redazione
Leazione 6 Leazione 6L'ATTIVITÁ AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI L'attività amministrativa, indipendentemente dal modo di estrinsecarsi (comportamenti giuridicamente rilevanti o no), è vincolata al rispetto di alcuni principi fondamentali, che sono posti, espressamente od implicitamente, dalla Costituzione.
La locuzione ATTIVITÁ AMMINISTRATIVA fa riferimento a tutte le attività (di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) poste in essere da amministrazioni pubbliche predeterminate, al fine di rendere possibile alla struttura amministrativa preposta la cura concreta dell'interesse pubblico assegnatole. Tali attività si esprimono attraverso comportamenti, che possono essere produttivi di effetti giuridici (c.d. comportamenti giuridicamente rilevanti), oppure possono non esserlo (c.d.
comportamenti non giuridicamente rilevanti; es. inviti).I comportamenti giuridicamente rilevanti assumono le sembianze di:1) ATTI GIURIDICI = comportamenti giuridici per i quali assume particolare rilievo l'aspetto "psichico", poiché si basano  su di un processo di conoscenza e rappresentazione della realtà (es. manifestazioni di volontà, valutazioni...). Si distinguono:    - atti giuridici di diritto privato = atti posti in essere secondo i principi e con le forme tipiche del diritto privato. La p.a. opera come un qualunque soggetto dell'ordinamento, e si muove su un piano di parità rispetto ai destinatari dell'atto;    - atti giuridici di diritto pubblico = atti posti in essere nelle forme e secondo i principi del diritto pubblico. Ciò che consente alla p.a. di muoversi su un piano di supremazia rispetto ai destinatari dell'atto: l'amministrazione opera come organo pubblico provvisto di potere d'imperio.2) MERE OPERAZIONI = comportamenti giuridici che si traducono in semplici attività "operative". In tale categoria, invero, trovano posto le attività di esecuzione degli atti amministrativi, le attività di adempimento dei doveri che incombono sulla p.a., le attività inerenti all'esercizio di pubblici servizi (es. insegnamento), nonché, infine, le attività di comunicazione (es. notificazioni).Dall'analisi di alcune disposizioni della Costituzione (in particolare, dell'art. 97, comma 1) risulta evidente che l'intera azione amministrativa è retta da PRINCIPI FONDAMENTALI: il principio di legalità, il principio d'imparzialità ed il principio di buon andamento. Il principio di legalità, sebbene non espressamente posto dalla Carta costituzionale, è ritenuto principio generale dell'ordinamento che regola i rapporti tra legge ed attività amministrativa. Ed infatti, sinteticamente, esso esprime la necessità che l'attività amministrativa sia raffrontabile con la normativa che ne ha dettato la disciplina. Tale affermazione, tuttavia, può avere un contenuto massimo (c.d. legalità sostanziale) od un contenuto minimo (c.d. legalità formale).1) Quando l'amministrazione opera come soggetto dotato di poteri autoritativi (cioè ricorrendo all'adozione di provv