L'atto amministrativo
Dispensa di diritto amministrativo contenente una panoramica sulle modalità di operare della pubblica amministrazione e in particolare sull'attività di diritto pubblico delle amministrazioni, soffermandosi, precisamente, sugli atti amministrativi (12 pagine formato doc)
Lezione 8 Lezione 8L'ATTO AMMINISTRATIVO Con questa lezione cominciamo la panoramica sulle modalità di operare della p.a..
In particolare, in questa sede, cominceremo a considerare l'attività di diritto pubblico delle amministrazioni, soffermandoci, precisamente, sugli atti amministrativi, in generale, e sulla loro struttura. Gli atti amministrativi sono gli atti di diritto pubblico mediante i quali si esprime, precipuamente, l'azione amministrativa.La principale distinzione (approfondimento sulla classificazione degli atti amministrativi a pag. 4) che li caratterizza è quella tra: 1. provvedimenti amministrativi = atti tipici dell'attività di amministrazione attiva. Cioè a dire, gli atti che realizzano la cura concreta dell'interesse pubblico assegnato all'amministrazione procedente. 2. atti non provvedimentali (strumentali) = atti tipici dell'attività di amministrazione consultiva (pareri) e di controllo. (approfondimento sugli atti non strumentali a pag. 6) La struttura degli atti amministrativi è articolata in: A. ELEMENTI ESSENZIALI. Sono gli elementi costitutivi degli atti amministrativi: indispensabili perché l'atto possa dirsi giuridicamente esistente. 1. Soggetto = la figura soggettiva che pone in essere l'atto amministrativo.È evidente che si tratta di elemento "estraneo" alla struttura dell'atto amministrativo, poiché si colloca all'esterno di essa. Tuttavia, questo aspetto incide sulla identificabilità e sulla validità dell'atto amministrativo. Per tale ragione la dottrina lo ha valorizzato come elemento costitutivo, osservando che deve trattarsi di un soggetto legittimamente incardinato nell'amministrazione competente all'esercizio di quel potere di cui l'atto è espressione. Va ricordato che questa qualifica, attualmente, è riconosciuta anche ai privati investiti dell'esercizio di una pubblica funzione.2. (volontà) contenuto. La dottrina più recente, abbandonando l'impostazione privatistica, nega che la volontà possa considerarsi elemento costitutivo dell'atto amministrativo. La volontà, invero, non rileva come elemento psichico, ma assume un valore procedimentale. Cioè a dire, per gli atti di pubblico potere ciò che conta è la statuizione (= il contenuto) che non deve essere inficiata da errori di rappresentazione, né da irragionevolezza.E così, ad esempio, nel provvedimento amministrativo discrezionale la volontà si traduce nel potere di effettuare la scelta della soluzione operativa più coerente con le risultanze procedimentali e con il fine di cura dell'interesse pubblico primario.Ne deriva che la volontà emerge nella parte precettiva dell'atto: in ciò che si autorizza, si dispone, si certifica. Ed è per questo che larga parte della dottrina preferisce parlare di contenuto volitivo (Bassi) o dipositivo (Casetta).Generalmente, il contenuto dell'atto, che secondo la dottrina maggioritaria deve essere lecito, possibile e determinato o determinabile, è distinto in:- contenuto necessario = disposizioni che identificano il tipo di a