L'organizzazione amministrativa

Dispensa sull'organizzazione amministrativa analizzata sotto una duplice direzione: l'"organizzazione" in senso dinamico ed in senso statico (26 pagine formato doc)

Appunto di redazione
Lezione n Lezione n.
3 L'organizzazione amministrativa Il termine "organizzazione" può essere inteso in senso dinamico ed in senso statico. La locuzione "organizzazione in senso dinamico" descrive l'attività dell'organizzare (c.d. funzione organizzatoria): i soggetti, i principi, le modalità attraverso i quali si arriva alla creazione della struttura, del prodotto. La locuzione "organizzazione in senso statico" indica, al contrario, il prodotto dell'attività dell'organizzare: strutture predisposte ed esistenti in un dato momento storico per la cura e la realizzazione di determinati interessi (l'apparato amministrativo). In questa lezione, l'apprezzamento dell'organizzazione amministrativa sarà condotto in questa duplice direzione.LA FUNZIONE ORGANIZZATORIA (c.d.
organizzazione in senso dinamico), nel nostro ordinamento, è soggetta al principio di legalità. Ciò che non fa del Parlamento il titolare esclusivo della potestà d'organizzazione: nel nostro sistema si assiste, secondo l'ormai concorde dottrina amministrativa, ad una ripartizione di tale potestà tra Parlamento ed esecutivo. Ed infatti, da un lato, l'art. 97, 1°comma, Cost., disponendo che "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge", pone una riserva relativa di legge;dall'altro, l'art. 95, 3° comma, Cost., quando afferma che "la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri", si limita a precisare che la disciplina di certi settori dell'organizzazione ministeriale, e solo quella, è riservata in via esclusiva la Parlamento.Cioè a dire che la parte residua resta compresa nei confini della riserva relativa posta dall''art. 97. Ne deriva che, secondo l'opinione prevalente, la potestà di organizzazione è ripartita tra Parlamento ed esecutivo (vedi approfondimento pag. 3): al Parlamento spetta l'organizzazione degli uffici esterni (c.d. uffici d'imputazione = organi), all'esecutivo quella degli uffici interni. Con la precisazione che la legge può disciplinare materie relative all'organizzazione interna, ma l'esecutivo non può invadere i campi riservati alla legge. Ciò perché in nessuna fonte è ravvisabile una riserva a favore dell'esecutivo. Anche se, nota autorevole dottrina, non può escludersi l'esistenza di un proprium della P.a. che discende "dalla natura delle cose". Ad esso, invero, il legislatore non è in grado di accedere, poiché riguarda aspetti peculiari di ogni specifica struttura amministrativa, generalmente non conoscibili all'esterno.    I criteri che presiedono all'esercizio della funzione organizzatoria sono posti principalmente dall'art. 97, 1° comma, Cost.: l'imparzialità ed il buon andamento. Questi criteri, letti alla luce della nuova trama costituzionale, volta alla costruzione di un nuovo rapporto cittadino-p.a., che superando la dialettica autorità-libertà, si atteggi in termini di efficienza-garanzia (l'amministrazione pubblica al servizio della persona, come e