Il provvedimento amministrativo

Il provvedimento amministrativo è la più importante e rilevante manifestazione del potere amministrativo. Per tale ragione è dotato di caratteristiche ed efficacia peculiari, che inducono a trattarlo separatamente rispetto agli altri atti amministrativi (25 pagine formato doc)

Appunto di redazione
Lezione 9 Lezione 9IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO   Il provvedimento amministrativo è la più importante e rilevante manifestazione del potere amministrativo.
Per tale ragione è dotato di caratteristiche ed efficacia peculiari, che inducono a trattarlo separatamente rispetto agli altri atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo (vedi approfondimento sulla tipologia dei provvedimenti amministrativi a pag. 4) è l'atto tipico di esercizio dell'attività di amministrazione attiva: è la manifestazione del potere amministrativo cui è affidata la cura concreta dell'interesse pubblico primario assegnato all'amministrazione agente. Tale atto amministrativo, pertanto, è CARATTERIZZATO da: 1.
UNILATERALITÀ = il provvedimento amministrativo è frutto dell'autonoma ed esclusiva determinazione dell'amministrazione agente. 2. IMPERATIVITÀ = autoritarietÀ = la particolare forza giuridica del provvedimento amministrativo perfetto ed efficace, che consiste nella realizzazione automatica ed immediata degli effetti giuridici, senza necessità di collaborazione da parte del destinatario. Ciò che, sotto altro profilo (cioè, quello della produzione degli effetti), è definito esecutività. 3. INOPPUGNABILITÀ = il provvedimento amministrativo imperativo, scaduti i termini per la sua contestazione da parte dei soggetti legittimati, diviene stabile. Ne deriva che ai destinatari eventualmente lesi dal provvedimento è preclusa ogni forma di contestazione dell'efficacia della statuizione provvedimentale, sia essa valida od invalida. Ciò che non significa che il provvedimento è anche intangibile. Ed infatti, quantunque inoppugnabile, tale atto resta soggetto ai poteri di annullamento e revoca dell'amministrazione pubblica. 4. NON NECESSARIA DISCREZIONALITÀ. Il diverso spazio lasciato dal legislatore all'amministrazione procedente nella scelta della soluzione, corrispondente al legittimo esercizio del potere amministrativo attribuito, non incide sul regime giuridico del provvedimento.In particolare, è il provvedimento, e non la legge, che, anche se espressione di attività vincolata, quale manifestazione della potestà amministrativa, determina l'effetto giuridico. 5. TIPICITÀ. 6. Nominatività (per approfondimenti su questi due punti vai a pag. 9) 7. ESECUTORIETÀ = caratteristica tipica dei provvedimenti che non sono direttamente satisfattivi dell'interesse pubblico primario. La realizzazione dell'effetto giuridico, infatti, deve essere accompagnata da una trasformazione della realtà materiale.ES: l'ordine di demolizione di un immobile costruito abusivamente, produce l'effetto giuridico di legittimare l'eliminazione dell'immobile, ma necessita di un'attività materiale successiva che adegui la realtà alla statuizione amministrativa. Ne deriva che l'effetto giuridico non è immediatamente satisfattivo dell'interesse pubblico primario. In questo caso, allora, assume rilevanza l'esecuzione del provvedimento amministrativo.Ed infatti, all'esecutorietà si riporta concettualmente