La tutela in sede amministrativa
La tutela in sede amministrativa è la tutela attuata dalla stessa P.A. attraverso un procedimento amministrativo di secondo grado instaurato a seguito di ricorso dell'interessato, finalizzato ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto (4 pagine formato doc)
Lezione 21 Lezione 20LA TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA La tutela in sede amministrativa è la tutela attuata dalla stessa P.A.
attraverso un procedimento amministrativo di secondo grado instaurato a seguito di ricorso dell'interessato, finalizzato ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. La tutela amministrativa giustiziale (c.d. autodichia) è una forma di risoluzione delle controversie su ricorso dell'interessato (c.d. ricorsi amministrativi), che non prevede l'intervento di alcuna autorità giurisdizionale, ma si risolve nell'ambito della stessa P.A.Essa si distingue nettamente dalla c.d. autotutela amministrativa, per ciò che le decisione adottate dall'amministrazione in questa sede, quali forme di soluzione di una conflitto insorto con terzi, sono assunte in posizione di "terzietà".Ed infatti, con i ricorsi amministrativi l'interessato può far valere la violazione di diritti soggettivi, di interessi legittimi, finanche, nei casi previsti, di interessi di mero fatto, deducendo vizi di legittimità, e, talvolta, di merito.Tradizionalmente, i ricorsi amministrativi sono distinti in:1. ordinari = ricorsi che hanno ad oggetto un provvedimento non definitivo, che si risolvono nell'ambito del settore amministrativo cui appartiene l'autorità che ha emanato l'atto impugnato e determinano la pronuncia dell'ultima parola da parte dell'autorità amministrativa (cfr. ricorso gerarchico e ricorso in opposizione); 2. straordinari = ricorsi che hanno ad oggetto atti amministrativi definitivi, che si risolvono "al di fuori" del settore amministrativo cui appartiene l'autorità che ha emanato l'atto, e, pertanto, realizzano una tutela "esterna", limitata ai soli vizi di legittimità (cfr. ricorso straordinario al Capo dello Stato); 3. impugnatori = ricorsi che hanno ad oggetto un atto amministrativo ritenuto lesivo; 4. non impugnatori = ricorsi che hanno ad oggetto un mero comportamento della P.A. o la costituzione o modificazione di un rapporto giuridico, in cui è coinvolta in qualche modo la P.A. (es. ricorso alle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare), e che, pertanto, hanno carattere eccezionale ed atipico.Le forme dei ricorsi amministrativi (d.p.r. n. 1199/71) sono: 1. ricorso gerarchico = rimedio amministrativo ordinario che ha ad oggetto atti amministrativi non definitivi. E' il ricorso con il quale l'interessato si rivolge all'autorità "gerarchicamente superiore" a quella che ha emanato l'atto, per ottenere la tutela dei propri interessi legittimi e diritti soggettivi, facendo valere vizi di legittimità e di merito.Si possono distinguere due tipologie di ricorso gerarchico: a. proprio = rimedio amministrativo ordinario e generale che presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico tra l'organo che ha emanato l'atto impugnato e l'organo cui si ricorre.Tale rimedio ha sollevato dubbi di ammissibilità e persistenza in seguito alla nascita dell'ordinamento regionale ed al dilagante plurimorfismo