Le fonti dell’ordinamento italiano

dispensa sulle fonti del diritto: Nozione di fonte del diritto, Vacatio legis, Concetto di abrogazione, Antinomia e deroga, La legge statale, La delegazione legislativa, Statuti regionali... (40 pagine formato doc)

Appunto di jjjbomber
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO INDICE SISTEMATICO: 1.
Nozione di fonte del diritto 2. Fonti atto e fonti fatto 3. Fonti di produzione e fonti di cognizione 4. Vacatio legis 5. Criteri di organizzazione delle fonti 6. Concetto di abrogazione 7. Disposizione, norma e interpretazione 8. Antinomia e deroga 9. La riserva di legge 10. La Costituzione 11. La legge statale 12. Leggi rinforzate ed atipiche 13. Gli atti con forza di legge 14. La delegazione legislativa 15. I testi unici 16. Il decreto legge 17. Gli altri atti con forza di legge 18. Regolamento parlamentare 19. Referendum abrogativo come fonte 20. Regolamento dell'esecutivo 21.
Statuti regionali 22. Legge regionale 23. Regolamenti regionali 24. Fonti degli enti locali 25. Sistema delle fonti comunitarie 26. Rapporti tra norme comunitarie e norme interne 27. Attuazione delle norme comunitarie 28. Tecniche di rinvio ad altri ordinamenti 1. LE FONTI DEL DIRITTO: FONTE DEL DIRITTO: atti e fatti che secondo l'ordinamento giuridico sono capaci a produrre norme giuridiche, cioè di porre regole che creano e rinnovano l'ordinamento giuridico. Gli ordinamenti moderni (in cui includiamo Europa occidentale e Stati Uniti) sono quasi tutti dotati di Costituzione (escluso ovviamente il Regno Unito). In un ordinamento a Costituzione rigida, come il nostro, la Costituzione della repubblica, in quanto legge fondamentale, è la fonte delle fonti. Essa, pertanto, individua e definisce le fonti cosiddette primarie e demanda, poi, alle fonti da essa previste, la disciplina e l'eventuale introduzione di ulteriori fonti ad essa subordinate. In Italia la Costituzione è entrata in vigore il 1 Gennaio del 1948. (in precedenza dal 1848 in Italia vigeva lo Statuto Albertino). La nostra Costituzione: Introduce e disciplina le fonti (es. art. 70, art. 75, art. 77) Accenna solo l'esistenza delle fonti e ne demanda la disciplina (es. art. 87 comma 5, art. 117 comma 6) Non menziona alcune fonti per permetter ad altri di introdurre nuovi fonti che siano però fonti sub-legislative. 2. FONTI ATTO E FONTI FATTO FONTI ATTO: manifestazione della volontà di determinati soggetti cui l'ordinamento giuridico conferisce il potere di creare atti normativi, i quali sono posti al fine specifico di produrre norme giuridiche (Ad es. la legge è la manifestazione della volontà del parlamento, legge statale, o del consiglio regionale, legge regionale). FONTI FATTO: comportamenti o eventi naturali e sociali, diversi dalla manifestazione di volontà normativa, che non hanno una preordinata tensione alla produzione di norme giuridiche, ma a cui l'ordinamento giuridico attribuisce una natura normativa (es. consuetudine) 2.1 CONCETTO DI CONSUETUDINE ORDINARIA La consuetudine teoricamente rappresenta l'ultima parte nel sistema gerarchico delle fonti, ma nonostante ciò possiamo trovare delle consuetudini costituzionali che però non sono universalmente riconosciute. La consuetudine si compone di due parti: ELEMENTO MATERIALE: diuturitas o usus (ripetiz